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Impresa sociale, immobile con destinazione d’uso vincolata

La nota 3959/2021 del ministero del Lavoro: non possono essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività di tipo produttivo

Destinazione d’uso vincolata per gli enti del Terzo settore (Ets) dotati della qualifica di impresa sociale. È quanto si legge nella nota 3959/2021 del ministero del Lavoro pubblicata lo scorso 22 marzo. Più nello specifico, la questione sottoposta all’attenzione riguarda la possibilità per le imprese sociali e per le cooperative di poter svolgere le proprie attività in qualsiasi luogo indipendentemente dalla destinazione d’uso come previsto dall’articolo 71 del Codice del Terzo settore (Cts). A sostegno di tale tesi, l’istante richiama una sentenza amministrativa che aveva riconosciuto la possibilità di beneficiare del principio di indifferenza urbanistica ad un’attività di campeggio resa ai soli soci di un ente del Terzo settore (Tar Abruzzo 519/2019).

A tal proposito, il ministero al fine di fornire una risposta puntale al quesito, analizza l’articolo 71, comma 1, del Cts. Una norma quest’ultima che non prevede vincoli di incompatibilità con riferimento alla destinazione d’uso degli immobili utilizzati dagli Ets per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Tuttavia, come correttamente rilevato dal ministero, la disposizione in esame non può di per sé estendersi anche a favore delle imprese sociali.

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Ad escluderlo, infatti, è lo stesso tenore letterale della norma che prevede che non possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività di tipo produttivo. Ambito quest’ultimo in cui vi rientrano le imprese sociali che svolgono un’attività di impresa stabile e continuativa seppur di interesse generale. D’altro canto, a sostegno di tale interpretazione si pongono ulteriori elementi legati al rapporto che intercorre tra le fonti normative del Cts e quelle speciali previste le imprese sociali (Dlgs 112/2017) e le cooperative. Per le prime, infatti le disposizioni del Codice del Terzo settore si applicano in quanto compatibili, mentre per le cooperative sociali e i loro consorzi nel rispetto della normativa specifica. E proprio in base a tali presupposti che il ministero giunge alla conclusione secondo cui l’articolo 71 non può trovare applicazione alle imprese sociali.

Discorso diverso per le coop che hanno una disciplina ad hoc e per le quali sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore qualora esistenti. Con riferimento, invece, alla sentenza amministrativa citata il ministero evidenzia come uno dei presupposti richiamati nella decisione riguardi la destinazione dell’area ai soli soci. Ipotesi non consentita ad un’impresa sociale che non può limitare l’erogazione di beni e servizi a favore dei soli associati.