Adempimenti

Imu, acconto di giugno anche con il metodo previsionale

Libera scelta tra le aliquote 2019 e quelle 2020 se deliberate. Leasing: conta la risoluzione del contratto

di Luigi Lovecchio

La nuova Imu si pone in realtà in linea di continuità con quella vigente sino al 2019. Ne consegue che i comuni possono conservare i regolamenti precedenti senza dover adottare nuove delibere al riguardo. Il primo acconto di giugno può essere versato sia con il criterio storico sia con quello previsionale. In quest’ultimo caso, il contribuente è libero di utilizzare le aliquote 2019 o, se conosciute, quelle dell’anno in corso. In materia di beni in leasing, il fatto che nella riforma non sia stata confermata la disposizione della Tasi comporta che, ai fini del ripristino della soggettività passiva della società concedente,è irrilevante la riconsegna del bene. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 1 diramata ieri dal Dipartimento delle Finanze sulla riforma della legge di bilancio 2020.

Secondo il Mef, la nuova imposta in realtà altro non è che la prosecuzione della prima, malgrado la novella abbia formalmente abrogato l’una per istituire nel contempo l’altra. Questo significa, tra l’altro, che i comuni non sono obbligati ad adottare un nuovo regolamento o a designare un nuovo responsabile del tributo, qualora intendano confermare l’assetto precedente. Ne deriva che se il comune non delibera alcuna aliquota nel 2020, si applicano le aliquote vigenti nel 2019.

Con riferimento alla prima rata di acconto, in scadenza al 16 giugno prossimo, nel comma 762 della legge n. 160/2019 è stabilito che si debba pagare la metà di quanto complessivamente versato nel 2019 per Imu e Tasi. Applicata alla lettera, questa regola può determinare situazioni irragionevoli, ad esempio, laddove il contribuente abbia ceduto l’unico immobile a fine 2019 e nel 2020 non ne abbia acquistati altri. In proposito, il dipartimento, con approccio pragmatico, afferma che il contribuente in sostanza è libero di applicare sia il metodo storico, previsto dalla legge, sia il metodo previsionale, sulla falsariga del criterio disposto a regime dal comma 762. In tale ultima eventualità, si tiene conto della situazione possessoria verificatasi nel primo semestre del 2020, applicando le aliquote del 2019. Il ministero lascia ulteriore facoltà al contribuente di applicare le aliquote deliberate nel 2020, se già pubblicate sul sito del Mef. Così il soggetto che non ha più beni nel 2020 non è tenuto a pagare nulla a giugno. E ancora, chi nell’anno in corso ha una situazione modificata rispetto a quella del 2019 sarà libero di decidere se utilizzare l’uno o l’altro criterio. Non è possibile invece applicare un mix dei due sistemi per non pagare nulla.

Per la casa familiare assegnata in sede di separazione o divorzio, il Mef ribadisce che il comune si deve attenere, in linea di principio, a quanto stabilito nel provvedimento del giudice, senza sindacare il contenuto. Ciò, anche ai fini dell'individuazione della «casa familiare» che ben può essere un immobile diverso da quelli in proprietà dei due genitori.

Sugli immobili in leasing, si osserva che il fatto che nella riforma sia stata confermata la previsione Imu, e non quella Tasi, significa che il ripristino della soggettività passiva delle società di leasing è collegato alla mera risoluzione del contratto per inadempimento, senza che occorra la riconsegna del bene.

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