Imposte

Imu, l’aliquota 2020 può già alleggerire l’acconto previsionale

I calcoli generali per l’appuntamento alla cassa del 16 giugno secondo i criteri delle Finanze

ADOBESTOCK

di Luigi Lovecchio

Ai fini del versamento dell’acconto Imu, in scadenza al 16 giugno, il contribuente è sempre libero di scegliere tra il metodo «storico» e quello «previsionale». Tale facoltà di scelta sarà maggiormente apprezzabile qualora la situazione immobiliare del 2020 sia cambiata rispetto a quella dell’anno scorso. Può riassumersi in questi termini il contenuto della circolare n. 1/2020 del Mef.

Vediamo ora, punto per punto, le tre regole applicabili:
1. La regola «speciale» del metodo storico
2. Il metodo previsionale
3. Il previsionale con aliquota aggiornata

1. La regola «speciale»: si paga la metà di quanto versato nel 2019
Il problema nasce dalla regola generale stabilita dalla legge, con riferimento alle modalità di determinazione del primo acconto Imu 2020. Mentre a regime, infatti, il criterio consiste nell’applicare le delibere dell’anno precedente alla situazione possessoria del primo semestre dell’anno, una previsione specifica è stata dettata per il pagamento del 2020.

Ciò è dovuto al fatto che si è passati da un regime di applicazione di due tributi diversi (Imu e Tasi) ad un regime di vigenza di un solo tributo (l’Imu), le cui aliquote hanno accorpato quelle della Tasi. Per questo motivo, nell’articolo 1, comma 762, legge n. 160/2019, è stabilito che l’acconto di giugno è pari alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019, a titolo di Imu e Tasi.

Questa regola, però, applicata alla lettera, può condurre a risultati palesemente irragionevoli. Si pensi all’immobile posseduto per tutto il 2019 e venduto a fine anno scorso o a gennaio di quest’anno. Il contribuente si troverebbe così a dover pagare una somma che poi dovrebbe essere restituita dal Comune.

2. Il metodo previsionale: si applicano le aliquote 2019 alla situazione effettiva del primo semestre 2020
Proprio per rimediare a tali incongruenze, la citata circolare n. 1 del 2020 del Mef ha indicato delle soluzioni alternative ispirate al buon senso.

È stato quindi affermato che ogniqualvolta la posizione contributiva del soggetto passivo è mutata rispetto all’anno scorso, questi ha la facoltà di calcolare l’acconto sulla base del criterio previsto a regime (acconto “previsionale”). Esso consiste, per l’appunto, nell’applicazione dell’aliquota Imu del 2019 al possesso di immobili realizzatosi nel primo semestre dell’anno in corso. Nella casistica presa in esame, il Dipartimento delle politiche fiscali include, tra l’altro:
il mutamento di destinazione d’uso dell’unita immobiliare, da abitazione principale a seconda casa e viceversa;
l’acquisto e la cessione di immobili intervenuta durante i primi mesi del 2020.

Si evidenzia che in tutti i casi di scelta del metodo previsionale il Mef esclude che si debba applicare anche l’aliquota Tasi del 2019, trattandosi di tributo soppresso.

3. Il previsionale «aggiornato»: si applica già l’aliquota 2020 alla situazione del primo semestre
Ove poi il contribuente, alla data di versamento dell’acconto, conosca già l’aliquota deliberata per il 2020 e questa sia stata anche pubblicata, lo stesso potrà considerarla immediatamente. Ricordiamo al riguardo che l’aliquota Imu è efficace solo a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito del Mef che deve avvenire entro il 28 ottobre di ciascun anno (articolo 1, comma 767, legge n. 160/2019).

Il particolare sistema convenzionale di determinazione dell’acconto 2020 spiega perché, in via di principio, le modifiche apportate dalla riforma dell’Imu trovino applicazione solo in sede di saldo.

Si pensi ad esempio alla nozione di area edificabile che assume tale qualifica già a partire dalla data di adozione dello strumento urbanistico generale, e non dall’anno successivo. O alla definizione di area pertinenziale al fabbricato, che richiede la qualificazione urbanistica di pertinenza e l’iscrizione catastale unitamente al fabbricato. Se si sceglie l’acconto su base storica, tali novità dovranno essere considerate solo alla scadenza di dicembre.

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