Imu-Tasi, versamenti ed esenzioni Imu da coordinare per gli enti non commerciali
Il comportamento degli enti non commerciali in merito alla possibilità di godere delle esenzioni Tasi necessita di conferme anche in relazione a carenze di coordinamento della relativa disciplina sui versamenti.
L'articolo 1, comma 3 del Dl 16/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 68/2014, ha stabilito che si applica alla Tasi, tra le altre, anche l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992 alle condizioni stabilite dall'articolo 91-bis del Dl 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, quindi allo svolgimento delle attività "con modalità non commerciali" e con utilizzo anche promiscuo, secondo le regole stabilite in materia di Imu per gli enti non commerciali dal Dm 200/2012.
Fermo restando la necessità di verificare preventivamente il contenuto del regolamento comunale, con riferimento agli Enc che godono dell'esenzione Imu sui loro immobili (parziale e/o totale), il principio di estensione alla Tasi, operando sulla base delle stesse dinamiche e regole specifiche, si deve ritenere esplichi i propri effetti anche solamente per la "quota Tasi" in capo all'ente non commerciale. Quindi, ad esempio, il fabbricato posseduto da un Enc, svolgente attività non commerciali conformi alle disposizioni e limiti del Dm 200/2012, concesso in comodato gratuito ad altro Enc per lo svolgimento di attività, con modalità non commerciali, rientranti fra le ipotesi che conferiscono il diritto all'esenzione Imu (risoluzione n. 4/DF/2013), è da ritenersi esente anche ai fini Tasi. Nel caso di Enc detentore (es. per effetto di contratto di locazione), per un periodo superiore ai sei mesi nell'anno solare, di fabbricato all'interno del quale svolge attività che determinano diritto all'esenzione secondo i criteri Imu, dovrebbe poter godere dell'esenzione ai fini Tasi nei limiti della quota corrispondente alla propria obbligazione (dal 10 al 30% a seconda delle delibere comunali), anche se in capo al possessore è dovuta l'altra quota; ovviamente in tali casi è necessario far emerge ciò dalla dichiarazione Tasi (visto che la dichiarazione Imu non è dovuta da parte del detentore), rappresentando la situazione del bene ed il suo impiego. Tale conclusione, anche se perfettamente in linea con i principi della norma e con l'esigenza di omogeneità di trattamento fra beni posseduti e beni detenuti da parte degli Enc, non appare scontata.
Altra problematica deriva dall'incoerenza normativa sui termini di versamento:
•per Tasi, conformi all'articolo 9, comma 3 del Dlgs 23/2011 (due rate: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre di ogni anno);
•per l'Imu stabiliti dall'articolo 1, comma 721 della legge 147/2013 (tre rate: due acconti entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno ed eventuale saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo).
Le istruzioni della dichiarazione Imu – Tasi (Dm 26 giugno 2014) affermano, ragionevolmente, che la modalità di versamento dell'Imu deve essere estesa anche alla Tasi essendo identico il meccanismo applicativo delle due imposte ed il riconoscimento dell'esenzione sulla base di un'apposita dichiarazione (nei quadri C e D dedicati rispettivamente alla determinazione dell'Imu e della Tasi e alle compensazioni e rimborsi). Tuttavia, mancando uno specifico rinvio normativo parametrico alla disciplina dei versamenti per l'Imu stabilita per gli Enc (come invece avviene per le esenzioni e la dichiarazione, visto che gli Enc devono presentare un'unica dichiarazione sia per l'Imu sia per la Tasi), resta il dubbio dell'efficacia giuridica del Dm a tal fine. È comunque evidente l'impossibilità di ottemperare al versamento del saldo Tasi entro il 16 dicembre quando gli elementi che consentono la determinazione dell'imposta dovuta, in particolare relativamente agli immobili a utilizzo promiscuo (in attività istituzionali svolte con modalità non commerciali e le altre), non saranno disponibili prima della chiusura dell'esercizio in corrispondenza con il termine a regime della dichiarazione Imu – Tasi stabilita per il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento dell'imposta.