Imposte

In ambito finanziario l’esenzione si fonda su un ventaglio di possibilità

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di Alessandro Germani

In ambito finanziario la qualificazione di una prestazione esente Iva o imponibile diviene cruciale, poiché per banche, assicurazioni e fondi comuni di investimento con un diritto alla detrazione spesso nullo l’Iva diviene un costo, particolarmente gravoso in quanto pari al 22% dell’imponibile.

L’esenzione è sancita dalla direttiva 2006/112/Ce e dall’articolo 10 del Dpr 633/72 e con la risposta 842/2021 l’Agenzia fa il punto della situazione.

La vicenda trae origine da un gruppo Iva in cui Alfa svolge alcune prestazioni, di ambito It e Bpo (business process outsourcing) nei confronti di una banca e chiede lumi sull’esenzione. Si tratta di servizi informatici e amministrativi nei seguenti ambiti: prestiti e finanziamenti; raccolta, pagamenti (anche elettronici) e incassi; concessione di garanzie; operazioni in valuta; pagamento tributi; operazioni assicurative; operazioni relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli.

La risposta va analizzata attentamente. Vengono richiamati sia precedenti comunitari sia interpretazioni dell’Agenzia. E questo sicuramente contribuisce a dipingere il quadro di riferimento.

A livello comunitario sono stati fissati alcuni importanti principi:

1 le operazioni finanziarie sono idonee a realizzare il trasferimento di somme di denaro se implicano modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario;

2 l’esenzione si fonda sul grado di responsabilità del prestatore che deve essere ampia;

3 essa non è un concetto soggettivo (in altre parole sarebbe attività bancaria quella che è tale, indipendentemente dal fatto che sia posta in essere da una banca);

4 non rileva il fatto che la modalità sia manuale, piuttosto che elettronica o automatica;

5 l’esenzione è garantita anche per servizi affidati ad operatori esterni agli istituti di credito, purché svolgano funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni finanziarie esenti;

6 il fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente non consente di concludere a favore dell’esenzione.

Dopodiché l’Agenzia sembra mettere le mani avanti, affermando che esula dalle finalità della risposta l’individuazione del corretto trattamento fiscale da individuare servizio per servizio, che resta compito del contribuente sulla base dei precedenti comunitari e delle risposte dell’Agenzia. Il che non è agevole, visto che poi su tematiche del genere in fase di accertamento le contestazioni possono essere molteplici. Vediamo le indicazioni delle Entrate.

Le attività di raccolta, catalogazione e veicolazione delle informazioni inerenti i rapporti contrattualizzati dai clienti finali con la banca, i servizi di gestione anagrafica o la mera messa a disposizione dell’interfaccia informatica sono da considerarsi imponibili (risoluzioni 133/03, 466/08 e 283/09).

In tema di factoring, invece, l’operazione è esente se di finanziamento, imponibile se di recupero credito. Per l’esenzione in ambito di corporate banking sono richiamate le risoluzioni 175/08 e 337/08. In generale la fornitura di servizi bancari a livello informatico è stata confermata dalla risoluzione 446/08, con l’esclusione del mero collegamento fra le filiali, mentre il virtual banking è esente solo se utilizzato in via esclusiva per effettuare operazioni esenti.

Quanto al remote banking, se consente la smaterializzazione delle operazioni finanziarie rese ordinariamente dalla banca si qualifica come operazione accessoria, come tale esente, mentre il servizio di corporate se solo informativo sarà imponibile (risoluzione 337/08).

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