Imposte

In arrivo la scadenza per il rimborso/compensazione infrannuale

di Michele Brusaterra


C'è tempo fino al 31 ottobre per inoltrare l'istanza per la richiesta di rimborso o di compensazione dell'eccedenza Iva relativa al terzo trimestre 2017. Visto l'avvicinarsi del termine, è bene ricordare il funzionamento e il meccanismo per approfittare di tale possibilità.

L'articolo 38-bis del Dpr 633/1972, che disciplina anche i così detti rimborsi trimestrali in oggetto, stabilisce letteralmente che «Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma [in realtà si tratta del terzo comma, ndA] dell'articolo 30», ovvero nelle ipotesi di cui alla lettera c, sempre dell'articolo 30, ma quando il contribuente effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili «per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Si tratta dei casi in cui il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, ovvero quando le operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972, superano il 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, ancora, quando si è in presenza di acquisti o/e importazioni di beni ammortizzabili, esclusi i beni e i servizi per studi e ricerche, per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva ovvero, infine, quando il contribuente si trova nelle condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 17 ossia, essendo non residente, si è identificato direttamente ovvero ha nominato un rappresentante fiscale.

Non solo. Il rimborso trimestrale è altresì possibile anche nel caso previsto dalla lettera d, sempre del comma 3 dell'articolo 30, ossia quando il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta in ossequio a quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-septies sempre del Dpr 633/1972, ma alla condizione che vengano effettuati, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, operazioni per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate e che tali operazioni riguardino prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis, purché effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o, se riguardano beni, purché essi siano destinati a essere esportati fuori della Comunità europea.

Evidenziando che la richiesta di rimborso – sia annuale che trimestrale – può avvenire solo se l'importo è superiore a 2.582,28 euro, diverse sono le soglie oltrepassate le quali è necessaria l'apposizione del visto o il rilascio della garanzia: per i rimborsi, infatti, la soglia è pari a euro 30.000, mentre per la compensazione la soglia ammonta a euro 5.000, innalzata a euro 50.000 per le start-up innovative.


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