In calce allo stato patrimoniale le spese R&S di startup e Pmi
Cambio di rotta da parte del ministero dello Sviluppo economico sulle informazioni che le
Ma facciamo un passo indietro. Come si ricorderà, lo stesso ministero, con parere n. 3611851 del 17 novembre 2016, si era pronunciato in favore di una puntuale indicazione nella nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo sostenute delle startup innovative. A tal fine, quindi, le disposizioni previste dal richiamato Dlgs n. 139/15 – emanato in attuazione della direttiva n. 2013/34/Ue – secondo cui per le cosiddette micro-imprese è soppresso l’obbligo della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, non potevano essere sfruttate dalle startup innovative.
In particolare, a quelle che presentano una percentuale di spese in ricerca e sviluppo pari almeno al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione, il Mise continuava a richiedere, per verificare il mantenimento dei requisiti, che le spese in ricerca e sviluppo fossero descritte in nota integrativa. Riteneva, invero,lo Sviluppo economico che la verifica della rispondenza della dichiarazione di possesso del requisito acquisisse valore prevalente rispetto a quello della “semplificazione” consentita dal legislatore. Pertanto, qualora la startup intendesse avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, era in ogni caso tenuta a redigere il bilancio d’esercizio allegando la nota integrativa, in cui sono specificate le spese in questione.
Con l’intervento in commento, di contro, il Mise ribalta integralmente la propria posizione. A sostegno di tale cambio di rotta, il ministero evidenzia che, subito dopo la stesura del predetto parere, è stata resa disponibile la nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL. Ebbene, nel contesto di dette specifiche, segnatamente alle startup, si dispone espressamente la piena fruibilità della semplificazione della procedura, in ossequio al nuovo articolo 2435 – ter del Codice civile. Ciò, di fatto, rende superata la precedente posizione contenuta nel parere n. 3611851, dovendosi, ad oggi, consentire anche alle startup che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, di presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese.
In tal senso, tutte le informazioni richieste dal n.1) della lettera h), dell’articolo 25 Dl 179/2012, e quindi le spese in ricerca e sviluppo, dovranno essere riportate in calce allo stato patrimoniale.
Va, infine, sottolineato come tale precisazione si renda applicabile anche alle piccole e medie imprese innovative che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo a proposito delle informazioni richieste dall’articolo 4, comma 1, lettera e), 1), del Dl n. 3/2015.