L'esperto rispondeAdempimenti

In caso di fusione le perdite del consolidato attribuite alla capogruppo vanno nel rigo RS 44/45

Le perdite vanno anche indicate nel quadro RV questo poiché le perdite fiscali permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente consolidante

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Gianluca Dan

La domanda

In caso di consolidato nazionale tra due sole società, interrottosi nel 2021 a seguito di fusione per incorporazione della figlia da parte della capogruppo, con effetti retrodatati all’1 gennaio 2021, in quale rigo del modello Redditi SC 2022 della consolidante andavano inserite le perdite emerse nel consolidato nel periodo 2020, e a suo tempo indicate nel quadro CS1 del modello CNM 2021?
V. T. - Belluno

Con la fusione per incorporazione dell’unica società controllata viene meno il consolidato fiscale tra le due entità. Si verifica una fattispecie di interruzione del consolidato fiscale senza attribuzione di crediti concessi alle imprese o di versamenti effettuati o di perdite alle consolidate e pertanto non va compilato il quadro NI del modello Redditi. La società risultante dalla fusione riporterà le perdite residue nel rigo RS44/45 con evidenza inoltre nel quadro RV questo poiché in base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Si segnala, per completezza, che con la risposta a interpello 74/2022 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che anche nell’operazione di fusione realizzata in vigenza di un consolidato fiscale va verificato il rispetto dei limiti al riporto delle perdite disposti dall’articolo 172, comma 7 del Tuir (Dpr 917/1986) poiché l'istituto del consolidato fiscale, ferme le condizioni richieste dagli articoli 117 e 120 del Tuir, richiede la partecipazione di almeno due soggetti, uno in veste di consolidante e l’altro in veste di consolidata, con la conseguenza che la citata fusione, in virtù della cessata esistenza della pluralità dei soggetti partecipanti, ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, con la conseguente "riassegnazione" delle perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4, del Tuir.

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