In caso di morte la notifica «cerca» gli eredi
Nel caso di morte, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato validamente nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente e purchè questi non abbiano, almeno trenta giorni prima, comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del defunto le proprie generalità e il domicilio fiscale.
A ribadire questo principio è stata la Cassazione con la sentenza 18729 depositata il 5 settembre 2014.
Un contribuente, nella qualità di erede del padre ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, in relazione alla quota che il padre aveva in una società in nome collettivo, veniva accertato – ai fini Irpef – un maggio reddito di partecipazione per l'anno 1994. Il ricorso è stato accolto sia in primo che in secondo grado. In particolare la Ctr ha annullato l'avviso di accertamento in quanto notificato il 15 dicembre 2000 non collettivamente ed impersonalmente agli eredi del contribuente nell'ultimo domicilio dello stesso, ma al defunto, deceduto il precedente 12 febbraio.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso in Cassazione l'agenzia delle Entrate lamentando che in primo grado il contribuente aveva genericamente lamentato un vizio di notifica e che in secondo grado, con appello incidentale, aveva ampliato il thema decidendum parlano per la prima volta di violazione dell'articolo 65 del Dpr 600/1973.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria.
In particolare i giudici hanno fatto rilevare come – sulla base di un consolidato orientamento della Cassazione – l'avviso di accertamento intestato a un contribuente deceduto, notificato allo stesso nell'ultimo domicilio, nonché la stessa notificazione dell'avviso sono affetti da nullità assoluta e insanabile, atteso che, a norma dell'articolo 65 del Dpr 600/73, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente e purchè questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano (come nel caso di specie) comunicato all'ufficio delle imposte - del luogo nel quale il de cuius aveva eletto il proprio domicilio fiscale – le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Per la Cassazione l'irregolarità della notifica fatta in questi termini incide sulla struttura del rapporto tributario, il quale non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti.
Del resto questa irregolarità era stata sollevata dal contribuente sin dal primo grado di giudizio e la stessa Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la doglianza del ricorrente chiara e non generica in quanto dal primo momento il contribuente aveva lamentato la violazione della procedura notificatoria prevista per gli eredi così come disciplinata dall'articolo 65 del Dpr 600/73.
La sentenza 18729 della Cassazione