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In caso di ristrutturazione detrazione al 50% anche per la manutenzione straordinaria

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di Marco Zandonà

La domanda

Mio figlio, residente a Milano, trasferisce la sua residenza nella stessa città. Nell’appartamento, che ha acquistato, verranno effettuati i seguenti lavori: rifacimento totale cucina e bagno, abbattimento di una parete con spostamento prese elettriche, rifacimento del pavimento nei locali divisi dal muro abbattuto, sostituzione di serramenti, di una caldaia scalda acqua nella cucina, revisione dell’impianto elettrico e rifacimento per quanto necessario, con rilascio di certificazione, raschiatura e lucidatura dei pavimenti in legno, asportazione della tappezzeria e tinteggiatura delle pareti. Vi chiedo se tutti i lavori indicati possono fruire della detrazione del 50%, se l’aliquota Iva da applicare (a parte i beni significativi) è del 10%, e se deve essere emessa una unica fattura o più fatture in relazione ai lavori effettuati.
F.R. – Torino

Trattandosi di un intervento complessivo di manutenzione straordinaria di abitazione, abilitato da una Cila, comunicazione inizio lavori asseverata, o comunque da un unico provvedimento abilitativo dei lavori, tutte le spese relative ai lavori indicati fruiscono della detrazione del 50% anche quelli di manutenzione ordinaria, che non sono detraibili se effettuati separatamente (rifacimento pavimenti, lucidatura dei pavimenti e revisione dell'impianto elettrico). Infatti, questi interventi minori, se effettuati contestualmente a quelli più incisivi, sono detraibili ai fini del 50% (articolo 1, comma 67, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo 3 Dpr 380/2001). Trattandosi di interventi eseguiti sull’abitazione è applicabile l'Iva con aliquota del 10% (di cui all'articolo 2, comma 11, legge 191/2009) con la regola dei beni significativi (esempio, sanitari, infissi, caldaia, impianti di sicurezza, ai sensi del Dm 29 dicembre 1999) sia a fronte di unica fattura che di più fatture inerenti l’esecuzione dei lavori. Per i beni significativi, l’aliquota agevolata al 10% è applicabile per questi, solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il corrispettivo richiesto per l'installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all'aliquota ordinaria del 22% (articolo 2, comma 11, legge 191/2009, circolare 71/E del 2000).

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