In dogana ravvedimento esteso
Il ravvedimento operoso è entrato finalmente in dogana, con possibilità per le aziende di definire contesti che possono ingenerare sanzioni estremamente elevate, tipiche delle irregolarità relative alle importazioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue. Fino all’emissione dell’avviso di accertamento o di pagamento, infatti, gli operatori possono ora accedere all’istituto del ravvedimento anche con riferimento ai tributi doganali ed alle accise. Per il ravvedimento in dogana, a differenza di quanto avviene per i tributi dell’agenzia delle Entrate, anche in caso di inizio del controllo sono sempre ammesse tutte le diverse attenuazioni previste dalla norma.
Il Dl fiscale 193/16 ha modificato l’articolo 13 del Dlgs 472/97 , estendendo il ravvedimento anche ai tributi di competenza dell’agenzia delle Dogane, per i quali le ipotesi di ravvedimento erano in precedenza assai ridotte, limitate a mancati pagamenti differiti di somme garantite.
La disposizione ha una portata fondamentale, sia in materia di imposizione sui consumi, sia per quanto riguarda i dazi e le altre imposte di confine, tra le quali l’Iva, che la dogana è tenuta a riscuotere: in caso di irregolarità, infatti, il contribuente può ora sanare la propria posizione anche in corso di verifica, vedendo drasticamente ridotto un carico sanzionatorio che, specialmente in materia doganale, è estremamente gravoso. Con tutti i dubbi di proporzionalità del caso, si pensi che le sanzioni doganali all’importazione possono arrivare a importi pari al 600% delle imposte evase.
L’innesto normativo, piuttosto complesso nella sua formulazione, estende invece l’applicabilità delle lettere b-bis e b-ter del comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 471/97 anche ai tributi amministrati dalle Dogane, con tutte le riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo.
In realtà, il tema va approcciato con ordine, distinguendo vari momenti di operatività e accertamento. Posto che la revisione dell’accertamento chiesta dal contribuente è attivabile solo prima che inizino accessi e verifiche (si veda sul punto l’altro articolo in questa pagina), prima della modifica normativa, nessun ravvedimento era possibile all’attivazione di controlli ed al contribuente non restava che attendere le determinazioni della dogana. Adesso invece, anche in caso di constatazione o di avvio di ispezioni, controlli e verifiche da parte dell’autorità doganale, l’operatore può decidere di aderire alla pretese dell’Ufficio, procedendo con il pagamento del tributo e della relativa sanzione ridotta.
Restano tuttavia i problemi legati, in parte fisiologicamente, al ravvedimento, che tuttavia in dogana rischiano di acuirsi.
Anzitutto, la determinazione del tributo; accade spesso, infatti, che l’Ufficio attivi verifiche la cui definizione è dubbia non solo nell’an, ma anche nel quantum dovuto. In questi casi, come peraltro è sempre opportuno fare, è necessario un contraddittorio con l’Ufficio per definire, congiuntamente, diritti, sanzioni ed interessi da corrispondere.
In secondo luogo, come avviene per i tributi di competenza dell’agenzia delle Entrate, è da escludersi , in aggiunta a quelle speciali, una applicazione di norme sanzionatorie di aggravio come quelle sugli omessi o parziali versamenti (ad esempio l’articolo 13 del Dlgs 471/97), ricorribili solo per ipotesi di riscossione e non di accertamento.
In ultimo, un’altra criticità da analizzare con particolare cura è però l’impossibilità di beneficiare in sede di ravvedimento del cumulo giuridico, beneficio applicabile per l’adesione al Pvc o all’atto accertativo, in dogana non ottenibile.
Dati sanitari per la precompilata, i software si preparano all’unico invio annuale
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware