Controlli e liti

In giudizio Equitalia non può affidarsi a difensori esterni

di Rosanna Acierno

Dal 1° gennaio 2016 l’ex Equitalia, ora agenzia delle Entrate-Riscossione, non può avvalersi di difensori tecnici esterni ai fini del contenzioso tributario (in base alle modifiche apportate all’articolo 11 del Dlgs 546/92). È tenuta, invece, a farsi difendere e rappresentare da propri dipendenti. È quanto ha stabilito la Ctr Liguria 1745/3/2017 (presidente Canepa, relatore D’avanzo), ribadendo quanto già evidenziato da altri collegi tributari di merito sulla portata dell’articolo 11, comma 2 del Dlgs 546/92.

Ma facciamo un passo indietro per cercare di capire meglio la questione.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, con le modifiche apportate dal Dlgs 156/2015 , l’articolo 11 stabilisce che anche l’agente della riscossione (oltre alle Entrate e alle Dogane) stia in giudizio direttamente attraverso propri dipendenti. Alcuni giudici di merito ritengono che la norma imponga così l’obbligo di farsi assistere da propri dipendenti, senza prevedere una mera facoltà. Tuttavia, se finora il problema non si è mai posto per gli enti impositori che sono da sempre rappresentati da propri funzionari degli uffici legali, qualche difficoltà sta emergendo per l’agente della riscossione che, di solito, si è sempre fatto assistere da professionisti esterni, abilitati alla difesa in contenzioso.

In questi casi, alcuni difensori dei ricorrenti hanno eccepito in sede di memoria difensiva la violazione dell’articolo 11, invocando la nullità della costituzione in giudizio della controparte pubblica.

Alcuni collegi di primo grado hanno accolto questi ricorsi, sostenendo la nullità della costituzione in giudizio in presenza di difensori esterni (Ctp Varese 310/3/17, Ctp Napoli 11055/1/17 e, da ultimo, Ctp Campobasso 32/1/18). In queste pronunce viene evidenziato come non sia possibile rinviare l’udienza per consentire la corretta costituzione in giudizio dell’agente di riscossione, in quanto ciò equivarrebbe a una rimessione in termini (articolo 182 del Codice di procedura civile). A parere dei giudici di merito, infatti, questa possibilità è prevista per il contribuente che propone ricorso in base all’articolo 12, ultimo comma del Dlgs 546/1992, ma non anche per l’ufficio, dal momento che l’articolo 11 del Dlgs 546/92 non richiama l’articolo 182 del Codice.

È doveroso però far rilevare come la questione in merito all’obbligo o alla facoltà per l’agente della riscossione di farsi assistere e rappresentare dai propri dipendenti sia tutt’altro che pacifica. Altri collegi di merito, infatti, non hanno inteso accogliere tale eccezione. In particolare, la Ctp di Lucca, con la sentenza 310/1/17 del 21 luglio 2017, pur accogliendo il ricorso proposto dal contribuente nei confronti della ex Equitalia per vizio di notifica, ha precisato che l’agente della riscossione, al pari delle agenzie fiscali, può essere difeso da propri dipendenti, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 156/2015 all’articolo 12 del Dlgs 546/92). Tuttavia, non significa che ciò sia espressione di un obbligo e che, pertanto, il medesimo agente non possa conferire mandato ad un difensore esterno abilitato.

Ctr Liguria 1745/3/2017

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