Controlli e liti

Inammissibile il ricorso con la contestazione generica sulla notifica

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

È inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente che impugna iscrizioni a ruolo e relative cartelle esattoriale conosciute soltanto tramite estratto di ruolo se il concessionario dimostra la regolarità della notifica tramite produzione in giudizio delle relate di notifica prodotta in copia. Non è sufficiente disconoscere in maniera generica la documentazione prodotta in copia dal concessionario resistente. In ogni caso, il giudice può verificare la corrispondenza tra documento in copia e originale anche tramite argomenti logico-presuntivi. A stabilirlo è la Ctp Cremona con la sentenza 49/2/2018 ( clicca qui per consultarla ).

La decisione
Il contribuente può impugnare iscrizioni a ruolo e cartelle esattoriali dei quali è venuto a conoscenza tramite il estratto di ruolo, contestandone la mancata rituale notificazione, senza la necessità di attendere l’atto successivo. Il ricorso va dichiarato inammissibile se a fronte dell’eccezione di mancata notifica il concessionario deposita in giudizio copie delle relate di notifica delle cartelle esattoriali. Per contrastare adeguatamente tale documentazione, il contribuente non può genericamente asserire che la stessa non conforme all’originale, ma deve indicare come il documento prodotto in copia differisca dall’originale. In ogni caso, il giudice non è vincolato da tale contestazione potendo egli accertare la conformità anche ricorrendo a presunzioni, ad esempio dalla corrispondenza tra le date di notifica indicate negli estratti di ruolo e le date riportate nelle relate prodotte in copia. Tanto meno, nel caso di notifica a mezzo posta, è necessario, che il concessionario depositi in giudizio copia integrale della cartella, stante la presunzione di conoscenza disposta dall’articolo 1335 del Codice civile.

La vicenda
Nel caso esaminato, un contribuente chiede ed ottiene nel settembre 2016 dal concessionario della Riscossione copia dei estratti di ruolo al fine di conoscere la propria posizione debitoria con l’Amministrazione. In tale occasione, apprende di aver diversi debiti concernenti Irpef, Iva, Irap, tasse auto e diritti camerali. Presenta ricorso in Ctp avverso le iscrizioni a ruolo e le cartelle esattoriali indicate nei estratti di ruolo, che deposita nell’ottobre 2016. Sostiene di non aver ricevuto notifica delle cartelle esattoriali ivi indicate, ma il concessionario resiste ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché le cartelle sono state notificate come si evince da copia delle relate e degli avvisi di ricevimento depositati in giudizio nel dicembre 2016. L’uomo, esaminata la documentazione, presenta nel febbraio 2017 motivi aggiunti attraverso cui contestava la difformità agli originali dei referti di notifica prodotti in copia dalla parte resistente, contestazione tuttavia ritenuta troppo generica dal giudice di primo grado.

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