Imposte

Incentivi in versione 2018, ultima chiamata per le imprese

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di Cristiano Margheri e Niccolò Puosi

Rush finale per i soggetti che vogliono beneficiare delle agevolazioni per il 2018. In vista del termine del 31 dicembre, le società interessate dovranno prestare particolare attenzione alle norme in scadenza (di cui al momento non è ancora certa la proroga) e predisporre tutti gli adempimenti necessari per beneficiare degli sgravi fiscali.

Tra le misure del pacchetto Industria 4.0, in attesa di conoscere il loro destino, vi sono sicuramente i maxi-ammortamenti fiscali per nuovi investimenti in beni strumentali aziendali ed il credito d’imposta per la formazione 4.0. Ma andiamo con ordine.

Il superammortamento è stato originariamente introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità 2016. A circa tre anni di distanza, il nuovo Governo non pare intenzionato a concedere un’ulteriore proroga della maggiorazione del 30% (40% per gli acquisiti effettuati fino al 31 dicembre 2017) del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi. Pertanto, i soggetti che volessero beneficiare della misura in scadenza, devono accertarsi che gli investimenti in beni materiali strumentali siano effettuati entro il 31 dicembre 2018, con la possibilità di consegna posticipata entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la fine del 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Dal 2019, per favorire le imprese di minori dimensioni, per l’iperammortamento dovrebbero scattare nuove modalità operative, con la previsione di più aliquote agevolative. In particolare, la maggiorazione non sarà più solo del 150% del costo di acquisizione ma, con tutta probabilità, si differenzierà a seconda della dimensione dell’investimento, riducendosi all’aumentare del valore del bene. In base alle attuali indicazioni, la maggiorazione del 150% dovrebbe permanere solo per gli investimenti minori, ovvero quelli di valore inferiore ai 2,5 milioni. In attesa della nuova versione del beneficio, i soggetti interessati potranno sfruttare l’agevolazione in essere, finalizzando i propri investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, tassativamente elencati nell’allegato «A» alla legge di Bilancio 2017, entro il 31 dicembre 2018, con la possibilità di consegna posticipata entro il 31 dicembre 2019 alle medesime condizioni previste per il superammortamento (accettazione dell’ordine e pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% entro il 2018).

Gli stessi soggetti dovranno inoltre prestare particolare attenzione al requisito dell’interconnessione del bene. Qualora questo requisito risulti rispettato già nel 2018, la società dovrà predisporre entro il termine dell’anno un’apposita relazione del legale rappresentante o, in caso di beni con valore superiore a 500mila euro, richiedere la perizia asseverata ad un soggetto indipendente. Da segnalare anche che, allo stato attuale, le suddette misure (super e iperammortamento) risultano cumulabili con la mini Ires (15%) sugli investimenti, prevista dalla bozza di legge di Bilancio 2019.

Si prospetta, invece, una breve vita per il credito d’imposta per la formazione del personale, introdotto con la legge di Bilancio 2018. Questa misura agevolativa, che prevede un credito d’imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, è applicabile alle sole spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

In assenza di un’espressa proroga, le medesime spese sostenute per le attività svolte nel 2019 non saranno dunque più agevolabili. Le società dovranno pertanto provvedere, entro il 31 dicembre 2018, a rendicontare le spese sostenute attraverso idonea documentazione contabile e amministrativa (compresi i registri nominativi di svolgimento delle attività) e predisporre la relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative. È, inoltre, richiesta la certificazione contabile da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

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