Indagini finanziarie solo se autorizzate
Sì alle indagini finanziarie ma solo se «doc». Intanto devono essere autorizzate. Poi il Fisco deve fornire validi e concreti elementi se ritiene che i movimenti sui conti dei soci siano di fatto da attribuire alla società. Infine l’ufficio deve valutare documentazione e giustificazioni date dai contribuenti per non violare il contraddittorio preventivo. Così la sentenza 2817/25/2016 della Ctr Puglia, sezione staccata di Foggia (presidente Solimando, relatore Merra).
Una Snc esercente attività di commercializzazione di prodotti ottici subisce una indagine finanziaria da parte dell’agenzia delle Entrate. Dai rilievi emerge che la società ha omesso ricavi per gli anni 2008 e 2009. L’indagine viene poi estesa anche ai conti correnti dei soci e anche qui i verificatori rilevano che i conti le movimentazioni sono da attribuire ad omessi ricavi della società.
Pertanto l’amministrazione chiede spiegazioni ai contribuenti i quali depositano documentazione specificando i chiarimenti ritenuti opportuni però non presi in considerazione dall’amministrazione che, sulla scorta di tale indagine, notifica nel 2014 accertamenti sia alla società, cui ricupera maggiore Irap e Iva, nonché ai soci maggiore Irpef riferite alle annualità oggetto di verifica.
Società e soci si oppongono in Ctp:
a) la verifica è stata attuata senza autorizzazione;
b) l’amministrazione ha presunto che i movimenti finanziari sui conti dei soci sono da imputare alla società senza spiegare però perché;
c) gli accertamenti sono stati emessi senza contraddittorio tra contribuenti e fisco.
Entrambi i giudici di merito accolgono le ragioni della contribuente. In particolare, secondo la Ctr i documenti sono stati illegittimamente acquisiti in quanto manca l’autorizzazione alle indagini. Inoltre le movimentazioni risultanti dai conti correnti intestati ai soci sono stati in via del tutto semplicistica imputati alla società per non aver l’amministrazione fornito prova alcuna se non che si trattava di formale intestazione. Infine gli accertamenti sono nulli anche per violazione del contraddittorio preventivo e l’amministrazione non ha tenuto conto delle giustificazioni e di quanto documentato da parte dei contribuenti.
Ctr Puglia, sezione staccata Foggia, sentenza 2817/25/2016