Indeducibili i costi dell’impianto fotovoltaico con cessione dell’eccedenza
La circolare 46/E/2007 ha escluso che il costo relativo all’acquisto o alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico possa essere considerato come spesa, ex comma 2, articolo 71, del Tuir, inerente alla produzione del reddito diverso di cui alla lettera i) articolo 67 Tuir, realizzato dalla vendita dell’energia in eccesso «…posto che l’impianto è utilizzato prevalentemente per i bisogni energetici dell’utente e che solo marginalmente produce reddito imponibile attraverso la cessione dell’energia stessa eventualmente prodotta in eccesso».
In aderenza a queste affermazioni di principio, è da ritenere che anche le spese sostenute a “titolo manutentivo” nel corso del funzionamento dell’impianto , come nel caso specificato dal lettore, sono da considerare parimenti indeducibili in base al citato articolo 71.
Si evidenzia, inoltre, che nel contesto del rapporto convenzionale con il GSE relativo ad impianti di dimensioni minime, che prevede lo “scambio sul posto”, l’energia prodotta in eccesso e immessa in rete genera a favore del soggetto interessato solo un credito in termini di energia nei confronti del gestore della rete, senza alcuna rilevanza tributaria (circolare 46/E citata).
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