Controlli e liti

Indetraibilità dell’Iva se è provata la conoscenza della frode

La decisione della Corte di giustizia Ue, causa C-512/21. Per i giudici l’autorità non può limitarsi a stabilire che l’operazione sia parte di una catena di fatturazione circolare

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Indetraibilità dell’Iva per la mandante se la società mandataria è a conoscenza della frode. È questo uno dei principi della sentenza di giovedì della Corte di giustizia Ue, causa C-512/21. Due i nodi: cosa può contestare l’Ufficio a un contribuente nell’ambito di frodi carosello e come questo può difendersi a tutela della detrazione dell’Iva.

Protagonista una società ungherese che affida a un’altra società l’acquisto e la vendita di prodotti alimentari. A seguito di una verifica fiscale, alla società viene recuperata l’Iva sugli acquisti, avendo la stessa partecipato, secondo i verificatori, attivamente alla frode.

In particolare, secondo l’autorità fiscale ungherese, la società non ha dato prova di sufficiente diligenza, ha violato norme in materia di sicurezza della catena alimentare e, pertanto, sarebbe coinvolta nella frode fiscale. Secondo i giudici nazionali, occorre sospendere il procedimento in quanto tali elementi della prassi domestica potrebbero non essere compatibili con le norme della direttiva Iva.

La Corte Ue chiarisce che, sebbene l’esistenza di una catena di fatturazione circolare costituisca un indizio serio che suggerisce l’esistenza di un’evasione, l’autorità tributaria non può limitarsi, al fine di dimostrare l’esistenza di una frode carosello, a stabilire che l’operazione sia parte di una catena di fatturazione circolare. Qualora rilevi una partecipazione attiva del soggetto passivo all’evasione dell’Iva, l’amministrazione è tenuta, infatti, a fornirne una prova. Il diniego della detrazione, tuttavia, può fondarsi su elementi di prova che dimostrino non una siffatta partecipazione, bensì il fatto che il contribuente, dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l’operazione in questione si iscriveva in una frode. La circostanza che i membri della catena di cessioni si conoscessero non è sufficiente per dimostrare la partecipazione del soggetto passivo alla frode.

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