Controlli e liti

Informazioni sui conti svizzeri, il rischio dell’accusa di riciclaggio

Si apre il contenzioso in caso di opposizione all’invio dei dati

di Valerio Vallefuoco

Lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie sui dati dei conti correnti anche con la Svizzera ormai è una realtà (si veda il Sole 24 Ore di ieri). Le comunicazioni su tali dati possono avvenire in modo automatico oppure, per le informazioni precedenti al 1° gennaio 2017, su richiesta, ossia sulla base di domande d’assistenza amministrativa in materia fiscale che possono essere singole o di gruppo.

Le «domande raggruppate» si distinguono dalle domande di assistenza individuali in quanto hanno come obbiettivo non determinati contribuenti identificati, bensì alcune categorie di contribuenti individuabili attraverso determinati comportamenti. Questo tipo di domande ha ormai superato il vaglio della giurisprudenza svizzera di legittimità e trova base legale nel Protocollo che modifica la Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni del 23 febbraio 2015 e nella legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.

In base a quest’ultima legge il contribuente italiano, il cui conto corrente in Svizzera è oggetto di richiesta di informazioni da parte delle Entrate, può esercitare i suoi diritti nell’ambito della procedura amministrativa in Svizzera nominando un rappresentante in loco per ricevere le notificazioni. Può inoltre costituirsi nella procedura per ricevere copia della richiesta d’assistenza e delle informazioni bancarie raccolte dal detentore delle stesse, ossia l’istituto di credito depositario dei conti correnti oggetto di interesse. Ciò presuppone che il contribuente sia a conoscenza del fatto che il suo conto corrente è oggetto di una domanda d’assistenza e tale conoscenza può avvenire tramite la ricezione di una raccomandata della banca o mediante la comunicazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sul Foglio federale.

In questo modo è avvenuta la notifica il 10 dicembre 2019 per i conti detenuti da contribuenti italiani tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016 presso l’ex Bsi SA, ora Efg Bank SA e non regolarizzati fiscalmente. Ad agosto 2019 era stata la volta dei conti detenuti nello stesso periodo presso Ubs AG. Una volta venuto a conoscenza della procedura in corso, il contribuente può scegliere di acconsentire a trasmettere all’autorità fiscale italiana i dati bancari che lo riguardano oppure di partecipare alla procedura, eventualmente facendo opposizione alla decisione con la quale l’Amministrazione federale trasmette le informazioni bancarie, oppure disinteressarsi alla procedura.

In caso di opposizione, che va proposta entro 30 giorni dalla notifica al rappresentante in Svizzera o dalla pubblicazione in forma anonima sul Foglio federale, si instaura un contenzioso scritto che prevede un doppio grado di giudizio, il primo davanti al Tribunale amministrativo federale e il secondo davanti al Tribunale federale.

L’alternativa alla regolarizzazione continuando a celare i conti in altri Paesi con strutture opache potrebbe comportare l’accusa di autoriciclaggio e riciclaggio con reato tributario presupposto che sono ormai perseguibili in entrambi gli Stati.

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