Adempimenti

Integrative lunghe del 2016 da monitorare in Redditi

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Dalle dichiarazioni 2017 scatta l’estensione dell’utilizzo delle dichiarazioni integrative a favore. È questo l’effetto che scaturisce dalla riformulazione dei commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 operata dal Dl 193/2016. Tutti i contribuenti (dalle persone fisiche, alle società di capitali) potranno finalmente correggere a proprio favore, anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, i modelli eventualmente presentati errati recuperando così effettivamente e facilmente il proprio credito. Negli esempi pubblicati a fianco si evidenziano alcune delle potenziali casistiche.

L’uso del credito

L’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 322 del 1998, disciplina ora in maniera uniforme l’impiego delle dichiarazioni “integrative” a favore equiparandole a quelle a sfavore entro i termini per l’accertamento previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973. Occorre però tenere presente che il comma 8-bis introduce una differente modalità di utilizzazione in compensazione del credito emergente dalla dichiarazione integrativa nel cosiddetto “termine lungo”. Se questa viene presentata oltre il termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, infatti, il credito può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal periodo d’imposta successivo con i debiti maturati a partire da tale periodo.

La norma prescrive altresì che il credito debba essere evidenziato nella dichiarazione relativa all’esercizio di presentazione dell’integrativa. Questo è il motivo per cui nel modello redditi 2017 è stato inserito il nuovo quadro «DI».

Il nuovo quadro «DI»

Il quadro deve essere gestito da coloro che nel corso del 2016 (il Dl 193/2016 è entrato in vigore il 25 ottobre 2016) hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore relativa a periodi d’imposta precedenti il 2015.

Se la dichiarazione integrativa è stata presentata entro il termine “breve”, infatti, il credito è utilizzabile in compensazione immediatamente tenendo comunque sempre presenti le soglie che impongono l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione presentata. Il quadro DI, quindi, va gestito in relazione al monitoraggio del credito fiscale emergente dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nell’anno precedente.

Considerato il fatto che il Dl 193/2016 è stato varato in vista della fine dell’anno 2016 la sensazione è che le integrative a favore nel termine lungo che necessitano del monitoraggio del credito nel modello redditi 2017 non siano moltissime rispetto ai numeri potenziali. L’esperienza insegna infatti che molto spesso gli errori dichiarativi (a favore o a sfavore) emergono quando si mette mano al fascicolo della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

È quindi ipotizzabile che i casi di integrative a favore nel termine “lungo” saranno destinati a lievitare notevolmente nel corso del 2017 con relativo monitoraggio nel quadro DI contenuto nella dichiarazione del prossimo anno.

Le correzioni nel 730

Ricordiamo che la correzione “a favore” del modello 730 sconta regole particolari. Entro il 25 ottobre 2017 sarà possibile trasmettere un modello 730/2017 integrativo, ottenendo in tal modo, il rimborso delle somme eccedenti rispetto a quelle già ricevute con il modello originario a cura del sostituto d’imposta mediante conguaglio in busta paga, fermo restando che in questo caso non è concesso il “fai da te” ed occorre comunque rivolgersi ad un Caf o a un intermediario abilitato per la presentazione del modello integrativo.

Rimane comunque ferma la facoltà di procedere alla gestione dell’integrativa a favore anche oltre il citato termine presentando il precedente modello “redditi” errato nel termine “breve” o “lungo” che abbiamo già più sopra brevemente descritto.

Gli effetti delle dichiarazioni correttive a favore già presentate sono monitorati nel modello 730 nella sezione IIIA - rigo F3 per quelle presentate nel termine “breve” e nella sezione IIIB - rigo F4 per quelle nel termine “lungo”. In pratica queste sezioni sono la corrispondenza del quadro DI del modello redditi.

Il credito che scaturisce dall’integrativa a favore può quindi essere ripreso nel modello 730 dell’anno successivo con conseguente eventuale rimborso dello stesso credito in busta paga da parte del sostituto d’imposta. Infine è bene ricordare che la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente non comporta la necessità di ravvedere alcuna sanzione amministrativa in quanto non esiste alcuna violazione punibile.

Vedi gli esempi

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