Adempimenti

Interconnessione e perizia, test sull’iperammortamento per Redditi 2018

di Luca Gaiani

Iperammortamento con occhi puntati alle date rilevanti. Per inserire nel modello Redditi 2018 la prima quota di deduzione maggiorata del 150%, occorre verificare il momento di sostenimento del costo, la data di entrata in funzione del bene, e infine quelle di interconnessione e di redazione della perizia giurata. Tutti e quattro gli adempimenti devono essere stati realizzati entro il 31 dicembre del 2017. Nessun impatto deriva, per la dichiarazione in scadenza a fine ottobre, dalla stretta sulle delocalizzazioni introdotta dal decreto dignità.

Competenza temporale

Nella dichiarazione Redditi 2018 fa la sua comparsa la deduzione extracontabile per quote di ammortamento maggiorate del 150% su beni iperammortizzabili. Prima di controllare il calcolo degli importi da inserire nel quadro RF della dichiarazione (l’agevolazione non rileva per l’Irap), è opportuna una verifica delle date di effettuazione dell’investimento.

La deduzione richiede che il costo del bene sia stato sostenuto dall’1 gennaio 2017 (entrata in vigore della norma) ed entro il 31 dicembre 2017 (chiusura del periodo di imposta). Per individuare la data di effettuazione dell’investimento si applicano le regole fiscali di cui all’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, senza dunque tener conto, né per i soggetti Oic né per quelli Ias, della derivazione rafforzata.

Va dunque verificata, nel caso di acquisto, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, quella in cui si è verificato il passaggio della proprietà. Lo stesso, per gli investimenti in leasing, nei quali si guarda alla consegna del bene all’utilizzatore. In caso di appalto, si dovrà controllare la data di ultimazione dell’opera (accettazione da parte del committente del bene realizzato, che di norma fa seguito al collaudo). Se il contratto prevede liquidazioni a stati di avanzamento lavori, si dovranno scorporare gli importi risultanti da Sal liquidati e accettati dal committente ai sensi dell’articolo 1666 del codice civile (cioè in via definitiva) prima dell’1 gennaio 2017. Ad esempio, bene iperammortizzabile di costo complessivo pari a 1.000, con appalto cominciato nel 2016 e ultimato entro il 31 dicembre 2017. Se, al 31 dicembre 2016, si era liquidata in via definitiva in base a Sal accettati dal committente una quota parte di corrispettivo pari a 600, solo il restante ammontare di 400 rientrerà nell’agevolazione.

Interconnessione e perizia

Il secondo controllo temporale riguarda l’avvio dell’ammortamento. Solo se il bene è entrato in funzione entro fine 2017 si potranno stanziare e dedurre nella dichiarazione 2018 quote di ammortamento, ordinario e iper (ridotte al 50%, essendo il primo anno). Per far scattare la maggiorazione occorre poi (oltre alla conformità oggettiva del bene ai requisiti della legge) che si sia realizzata l’interconnessione con i sistemi di gestione aziendale. Se il bene è entrato in funzione nel 2017, con interconnessione slittata al 2018, nel presente modello Redditi si stanzierà solo una quota di superammortamento, mentre dalla dichiarazione del prossimo anno spetterà la maggiorazione del 150%, applicata, però, al costo al netto della quota già dedotta per 40%.

Ultimo adempimento da controllare è l’autocertificazione del legale rappresentante o la perizia giurata (obbligatoria per investimenti superiori a 500mila euro). Se la perizia è stata redatta e consegnata all’impresa con data certa entro il 31 dicembre 2017, la deduzione parte subito anche se il giuramento è arrivata nei primi giorni del 2018. Diversamente (perizia redatta 2018 con interconnessione 2017), si applicherà (risoluzione 27/E/2018) lo stesso meccanismo dell’interconnessione ritardata: nel 2017 si deduce il superammortamento del 40% e dal 2018 (Redditi 2019) si passa all’iper 150%, al netto di quanto già stanziato.

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