Interconnessione tardiva, bonus «slegato» dal piano contabile
La deduzione dell’iperammortamento si slega dal piano contabile quando l’interconnessione parte in ritardo. L’intreccio tra super e iper ammortamento, in presenza di interconnessione ritardata rispetto all’entrata in funzione, richiede ulteriori precisazioni.
Dall’esempio riportato nella circolare 4/E/2017 , non si evince infatti in modo del tutto chiaro se l’Agenzia intenda in questi casi garantire sempre e comunque il recupero integrale del 150% (come peraltro risulta dal comunicato stampa del 30 marzo scorso), ovvero se questa situazione si generi solo in certi casi.
La risposta corretta è la prima, come cercheremo di dimostrare, anche a costo di allungare l’iperdeduzione oltre l’ordinario periodo di ammortamento.
La circolare congiunta Entrate-Mise si occupa, al paragrafo 6.4.1., degli investimenti in beni iper ammortizzabili (cioè ricompresi nella tabella A allegata alla legge di bilancio 2017), che, ancorché acquistati ed entrati in funzione, vengono «interconnessi» alla rete aziendale in esercizi successivi. Solo da quest’ultimo momento parte dal fruizione del bonus del 150%. La circolare formula quindi un esempio di un bene «iperagevolato» acquistato nel 2017, anno in cui entra pure in funzione, ma interconnesso dal 2018. Nel 2017, spiegano le Entrate, si può godere del super ammortamento, mentre dal 2018 si può iniziare ad usufruire dell’iper ammortamento. In che modo, moltiplicando ogni anno il 150% del costo per il coefficiente di ammortamento, come si era inizialmente ritenuto, e dunque perdendo la differenza tra iper e super nell’anno iniziale? No: la circolare spiega che la deduzione del 150% si calcola dal 2018 «applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel 2017». Questo metodo, letteralmente, è in grado di consentire il recupero integrale del 150% solo se l’iperammortamento viene in qualche modo slegato dal piano temporale-contabile, e dunque consentendo eventualmente di proseguire la deduzione fiscale anche oltre il termine dell’ammortamento. Nell’esempio della circolare, questa situazione non viene presa in considerazione perché, causalmente, il coefficiente di ammortamento ipotizzato (20%) corrisponde alla percentuale che garantisce la ripartizione sul numero di anni di ammortamento residui al momento della interconnessione (5 anni, dunque un quinto all’anno, pari appunto al 20%).
Ma questa causalità esemplificativa (che sarebbe stato meglio evitare per non generare dubbi interpretativi) non dovrebbe essere di ostacolo al recupero integrale anche quando l’interconnessione parte dal terzo esercizio o ancora più avanti. A patto consentire la deduzione extra anche dopo il termine di quella ordinaria.
Rivediamo l’esempio. Un bene compreso in Tabella A viene acquistato ed entra in funzione nel 2017. Il costo è 1.000, e dunque l’iper ammortamento totale è 150. Il coefficiente tabellare è il 20% (riduzione alla metà nel primo anno: 10%). Se l’interconnessine si attua dal 2018, nell’anno di entrata in funzione si deduce solo il super ammortamento: (40 x 10%) = 4. Dal 2018, chiarisce l’Agenzia, si deduce l’iper ammortamento calcolato come segue: [(150 – 4) x 20%] = 29,2 all’anno (2018-2022). Gli anni di ammortamento che restano sono, come detto, cinque (ultimo anno 2022 con coefficiente ordinario pari al residuo 10%) e pertanto, nel 2022, quando terminano le quote ordinarie, anche l’iper ammortamento si completa (29,2 x 5) = 146. Tra super ammortamento (4) e iper ammortamento, la deduzione è di 150. Quindi tutto l’iper si recupera anche se ci si interconnette in ritardo.
Ma vediamo cosa succede, partendo dallo stesso esempio, se l’interconnessione parte nel 2019. Nel 2018 si stanzia ancora il super ammortamento pari a (40 x 20%) = 8. Dal 2019, si deduce l’iper ammortamento come segue: [(150 – 4 – 8) x 20%] = 27,6 all’anno. Nel 2022, ultimo anno di ammortamento ordinario, la iper deduzione è arrivata a (27,6 x 4) = 110,4, importo che, sommato al super ammortamento dei primi due anni, (122,4) è inferiore al totale di 150. La società, per rispettare la condizione di deduzione integrale che si legge nel comunicato stampa, e che è alla base dello spirito della norma, dedurrà pertanto una ulteriore quota di 27,6 nell’esercizio 2023, completando, con un anno di ritardo, il recupero dell’iper ammortamento.
Agenzia delle Entrate - Mise, circolare 4/E/2017