Imposte

Interessi passivi e Rol: la crisi riscrive i limiti di deducibilità

Oneri finanziari in aumento e reddito operativo lordo in calo penalizzano le società

di Stefano Vignoli

Per molte società di capitali il conto della crisi è pesante anche da un punto di vista fiscale: riduzione del Rol e incremento degli oneri finanziari hanno causato, in molti casi, significative riprese fiscali per interessi passivi indeducibili.

L’effetto è stato amplificato anche dalle novità dell’articolo 96 del Tuir che, recependo la direttiva Atad 1, dal periodo d’imposta 2019:

estende i limiti di deducibilità agli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, quando il contratto di fornitura prevede una componente significativa di finanziamento;

permette di usare le sole eccedenze di Rol generate nel 2019; quelle antecedenti si scomputano se riferite a prestiti ante 17 giugno 2016.

Regole e limiti
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, anche quelli inclusi nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo stesso e di quelli riportati a nuovo.

L’eccedenza rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del Rol della gestione caratteristica.

Il Rol è dato dalla differenza tra valore e costi della produzione (A-B del bilancio) maggiorato degli ammortamenti e dei canoni di leasing di beni strumentali; dal 2019 tale importo va ulteriormente rettificato tenendo conto – per le variabili che compongono il Rol – delle variazioni fiscali. Di conseguenza i ricavi inerenti agli aiuti Covid non contribuiscono a determinare il Rol: l’articolo 10-bis del Dl 137/2020 ne esclude l’imponibilità. Ed è irrilevante l’eventuale sospensione degli ammortamenti (deroga prevista dall’articolo 60, comma 7-bis, del Dl 104/2020), a prescindere dalla loro deduzione: il conteggio del Rol non considera gli ammortamenti – anche super/iper – e, dunque, anche i relativi aspetti fiscali.

Va tenuta inoltre presente la disciplina transitoria prevista dal Dlgs 142/2018, che applica le “vecchie regole” agli elementi che hanno concorso a determinare il Rol da bilancio prima del passaggio al Rol fiscale. Ad esempio, non concorrerà al Rol la corresponsione nel 2020 del compenso all’amministratore (deducibile per cassa) accantonata (e non dedotta) nell’esercizio 2018, ovvero si dovrà sommare la ripresa, nel 2020, del fondo svalutazione magazzino non dedotto nel 2018 ma che aveva concorso alla riduzione del Rol contabile.

Leasing e compilazioni
Anche la quota di interessi impliciti desunta dal contratto di leasing è soggetta alle limitazioni dell’articolo 96 del Tuir, visto il rinvio dell’articolo 102, comma 7, a prescindere dalla separata indicazione in bilancio degli oneri finanziari.

I limiti di deducibilità non dovrebbero riguardare gli interessi dei contratti di leasing relativi a beni merce, come precisato dal Mef (risoluzione 3/Dpf/2008), anche se sarebbe opportuno avere una conferma dell’amministrazione alla luce delle novità del Dlgs 142/2018.

Gli interessi sui leasing strumentali ante 17 giugno 2016 (data in cui è stata resa pubblica la direttiva Atad) dovrebbero poter attingere dalle eccedenze del Rol contabile anche se il decreto (articolo 13, comma 4) menziona i soli prestiti. Su questo punto, così come sull’uso del Rol contabile per i vecchi prestiti che hanno beneficiato di moratorie o rinegoziazioni in tempi Covid, sarebbe utile una conferma dell’Agenzia, in quanto la norma esclude tale possibilità per i prestiti con durata o importo modificati successivamente al 17 giugno 2016 a seguito di variazioni contrattuali.

Ai fini dichiarativi, è richiesta la compilazione dei righi RF118 e seguenti del modello Redditi Sc, dove indicare interessi passivi, interessi attivi, Rol e relative eccedenze riportabili, nonché i trasferimenti effettuati nell’ambito del consolidato.

Gli interessi passivi indeducibili trovano collocazione tra le variazioni in aumento al rigo RF15; se negli esercizi successivi gli oneri finanziari tornano deducibili (ad esempio, per via di un Rol più capiente), ci sarà una variazione in diminuzione della base imponibile da indicare a rigo RF55 con codice “13”.

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