Interessi passivi, oneri ridotti per la detrazione dell’erede
La Ctr Lazio: non serve un accollo formale o una scrittura privata auteticata con gli agli altri eredi
Chi paga per intero la rata del mutuo originariamente stipulato dal defunto, può detrarre i relativi interessi passivi anche senza un formale accollo o una scrittura privata autenticata con gli altri eredi. A tal fine sono sufficienti la dichiarazione liberatoria della banca che certifica l’avvenuta estinzione del finanziamento da parte di uno solo degli eredi e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’interessato che attesta l’assunzione per intero delle quote di passività gravanti sugli altri coeredi che non hanno detratto alcunché.
Queste le conclusioni cui è giunta la Ctr Lazio con la sentenza 1651/02/2020 del 12 giugno 2020.
La vicenda riguarda una cartella di pagamento notificata dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2011 con cui era stata disconosciuta ad una contribuente la detrazione degli interessi passivi concernenti il mutuo sull’abitazione principale stipulato dal marito, poi deceduto nel 2006 e passato per eredità alla medesima ed alle tre figlie. Secondo l’agenzia delle Entrate, a seguito del decesso del defunto, erano subentrate nei rapporti con la banca altre eredi, secondo la quota di successione legittima, per cui la moglie, non avendo regolarizzato la propria posizione con la banca attraverso un contratto di accollo del mutuo, pur avendo sostenuto l’integrale pagamento dello stesso, non poteva detrarre l’intero importo degli interessi ma solo la quota proporzionale all’asse ereditario. La contribuente, pertanto, ha impugnato la cartella.
La sentenza ha rilievo, perché confermando la pronuncia di primo grado, si discosta da quanto ritenuto sia dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria sia dalla giurisprudenza di legittimità, seppur in un precedente piuttosto datato (sentenza Cassazione n. 7669/1997).
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, in passato, ha chiarito che:
- in caso di successione a causa di morte, la detrazione spetta agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempre che sussistano gli altri requisiti previsti dall’articolo 15, c. 1, lettera b), Tuir (Circolare n. 122 del 1999, risposta 1.2.1);
- in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo continuano a essere debitori tutti gli eredi; tuttavia, nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli eredi e la banca, l’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo al mutuo (Circolare n. 20 del 2011, risposta 1.4).
Ebbene, la Ctr Lazio non ha condiviso tale impostazione, dando prevalenza alla sostanza più che alla forma e condividendo le ragioni della contribuente. Nel caso di specie è stata valorizzata la presenza di una dichiarazione liberatoria da parte della banca con cui si attestava l’avvenuta estinzione del mutuo da parte della moglie del defunto nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui quest’ultima evidenziava l’assunzione per intero delle quote di passività spettanti alle tre figlie che peraltro non risultavano aver usufruito del beneficio e dunque, in sostanza, non vi era stata alcuna «duplicazione» dell’agevolazione e non era stato arrecato alcun danno all’Erario.