Interessi passivi, sterilizzate le eccedenze del Rol fino al 2018
Le eccedenze di Rol (reddito operativo lordo) in essere al 31 dicembre 2018 non entrano nel nuovo regime degli oneri finanziari. Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Atad, approvato ieri dal Governo, limita la possibilità di utilizzo del Rol residuo evidenziato nel modello Redditi 2019 agli interessi derivanti da prestiti anteriori al 17 giugno 2016.
Rilevano invece senza vincoli, per la nuova disciplina dell’articolo 96, le eccedenze di interessi passivi ante 2019. Per il nuovo “Rol fiscale”, riporto in avanti limitato a cinque esercizi.
Rol 2018 senza riporto
Le norme transitorie del nuovo articolo 96 del Tuir, riscritto dal Dlgs approvato ieri e in vigore dall’esercizio 2019, “salvano”, nell’ingresso nella nuova disciplina, le eccedenze di interessi passivi indeducibili risultanti al termine del periodo precedente. Queste eccedenze – su cui tra l’altro molte società avranno iscritto in bilancio imposte differite attive – si uniscono, come indica l’articolo 13 comma 2, a quelle che si formano dal 2019 e potranno dunque generare deduzioni secondo il nuovo meccanismo. Le eccedenze di interessi passivi, vecchie e nuove, cioè, saranno deducibili fino a concorrenza della differenza positiva tra la somma di interessi attivi e 30% del Rol “fiscale”, da un lato, e gli interessi passivi dell’anno, dall’altro.
L’articolo 13 del decreto non prevede invece la salvaguardia delle eccedenze di Rol “contabile” che residueranno al termine dell’attuale periodo di imposta. Conseguentemente, nel passaggio al futuro regime del Rol “fiscale” (cioè determinato, con un complesso doppio binario, quantificando le voci del conto economico in base ai loro valori deducibili o tassabili), il Rol pregresso finirà per essere sterilizzato, salva una particolare regola per i finanziamenti stipulati anteriormente al 17 giugno 2016.
Prestiti ante giugno 2016
Il decreto legislativo, applicando una facoltà prevista dalla Direttiva, prevede un regime separato per gli interessi derivanti da tali prestiti (purché non modificati contrattualmente quanto a durata e importo), i quali potranno essere ancora dedotti sfruttando, oltre che il nuovo Rol fiscale, anche l’eccedenza di Rol contabile esposta nella dichiarazione Redditi SC 2019, che diversamente sarà perduta. Nella dichiarazione di ogni singolo esercizio si indicherà se si intende utilizzare prioritariamente il “vecchio” Rol residuo o il nuovo Rol fiscale. Nel nuovo regime, lo ricordiamo, il 30% del Rol che supera gli interessi passivi dell’anno può essere riportato in avanti, non più illimitatamente, ma solo entro il quinto esercizio successivo. Il Rol fiscale eccedente del 2019 potrà dunque essere aggiunto al plafond di deduzione del 2020, del 2021 e così via, fino a quello del 2024.
Regole difficili per il Rol fiscale
Per quanto riguarda il passaggio dal Rol “contabile” (cioè calcolato sui semplici valori di bilancio), attualmente vigente, a quello “fiscale” introdotto dalla nuova normativa, sono previste due complesse disposizioni transitorie. Innanzitutto, non si terrà conto di quei componenti iscritti fino al bilancio 2018 che assumono rilevanza fiscale dal 2019. Ad esempio, un compenso ad amministratori iscritto per competenza nel 2018 (concorrendo a formare il Rol di tale anno), che viene pagato (diventando deducibile) nel 2019, non andrà considerato nel calcolo del Rol di questo esercizio in deroga al nuovo criterio fiscale. In secondo luogo, i componenti reddituali contabilizzati dal 2019, che costituiscono rettifiche, con segno opposto, di costi o di proventi di anni precedenti, concorrono al calcolo del Rol nel loro ammontare contabile a prescindere dal loro valore fiscale, eventualmente diverso.