Intimazione di pagamento, per la Cassazione bastano gli estremi della cartella
La sentenza 21065/2022 della Cassazione: non è necessaria una particolare motivazione e non va neanche allegato l’atto a cui si riferisce<br/>
L’intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all’indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l’intimazione è emessa. A fornire questo principio è la sentenza 21065/2022 della Cassazione.
La vicenda
Una società impugnava innanzi alla competente Ctp l’avviso di intimazione, emesso nei suoi confronti, lamentandone la mancanza di motivazione, nonché di ogni altra indicazione relativa ai termini ed alle autorità innanzi alle quali ricorrere. Il ricorso veniva accolto e la relativa sentenza veniva confermata anche in grado d’appello dalla Ctr, poiché il contenuto dell’atto notificato non consentiva di comprendere le ragioni della richiesta di pagamento.
La decisione
La Cassazione, con la sentenza in commento, ribaltando il giudizio espresso nei gradi di merito, rileva innanzitutto come l’avviso di intimazione sia atto vincolato in quanto redatto in conformità ad un modello ministeriale e avente come contenuto l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, entro cinque giorni. Conseguentemente, proprio in considerazione della sua natura vincolata, l’intimazione non è atto annullabile per insufficiente motivazione ex articolo 21-octies, comma 2, della legge 241/1990, applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi inclusi quelli tributari. Il suo contenuto, infatti, non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.
Il quadro di riferimento
La norma che disciplina l’intimazione di pagamento è l’articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr 602/73 la quale dispone appunto che l’intimazione sia redatta mediante un modello ministeriale. La stessa Cassazione con una precedente pronuncia a Sezioni Unite, sentenza 14878/2009 aveva chiarito che tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto dei provvedimenti di intimazione proprio perché gli stessi non influiscono sul diritto di difesa ed in genere non sono idonei a incidere sulla causa del provvedimento.
Secondo la Cassazione, dunque, in conformità con suoi precedenti (Cassazione 2373/2013 e Cassazione 9778/2017) se il contenuto dell’intimazione rispetta il modello ministeriale ed indica gli estremi della cartella in precedenza notificata, non si può ritenere insufficiente la motivazione.
Il contenuto dell’atto
Nel caso in questione, il contenuto dell’atto, così redatto, era sufficiente a rendere edotto il destinatario delle ragioni dell’emissione dell’intimazione e non necessitava dell’allegazione della cartella, i cui estremi pure erano stati indicati. Dello stesso segno anche la sentenza 2227/2018 della Suprema corte.
Questo articolo è realizzato da uno degli autori del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.
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