Adempimenti

Intrastat acquisti, vincolo selettivo

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Un giorno in più per presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat per i contribuenti con obbligo mensile. Infatti, visto che quest’anno il termine ultimo cade di domenica, si slitta a lunedì 26 febbraio.

È questa l’occasione per fare il punto sull’adempimento di cui all’articolo 50, comma 6, del Dl 331/1993. Anche alla luce delle nuove istruzioni per l’uso e la compilazione dei modelli pubblicate con la determinazione dell’8 febbraio dall’agenzia delle Entrate, di concerto con le Dogane, prot. n. 13799/2018.

Gli Intra-2

Innanzitutto, le cose da ricordare riguardano l’Intra-2 e l’Intra-2quater (rispettivamente relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti). Senza ripercorrere le varie vicissitudini che - a partire dall’introduzione dello “spesometro trimestrale” (Dl 193/2016) - hanno inevitabilmente coinvolto l’obbligo di presentazione degli Intrastat, occorre sottolineare – come da ultimo riconfermato dall’amministrazione finanziaria con il Provvedimento prot. n. 194409/2017 – che dal 1° gennaio 2018 essi non dovranno più essere presentati nella parte relativa agli acquisti intraUe e alle prestazioni di servizi ricevute.

Semplificando, per quanto riguarda gli Intrastat acquisti di beni e servizi ricevuti, cade l’obbligo di presentazione nella parte fiscale. Dovranno continuare, quindi, ad essere compilati ai fini statistici con frequenza mensile, ma solo nel caso in cui, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, il valore complessivo di tali operazioni sia uguale o superiore a determinate soglie (200.000 euro per i beni e 100.000 per i servizi).

Ciò significa che per i soggetti i quali non raggiungono questi importi la presentazione degli elenchi acquisti non è un obbligo, tutt’al più rimane una facoltà. Ormai l’obbligo – come è giusto che sia – si ritiene assorbito dalle nuove comunicazioni Iva dei dati delle fatture previste dall’articolo 21 del Dl 78/2010 e dall’articolo 1 del Dlgs. 127/2015.

Un’altra osservazione da fare riguarda poi la platea dei soggetti che sono coinvolti dall’adempimento in commento. Tale platea viene ora ridotta, per via dell’innalzamento delle soglie da 50.000 a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi. La verifica circa il superamento delle soglie deve essere effettuata in via distinta per ogni categoria di operazioni, per cui le stesse operano in maniera indipendente.

Gli Intra-1

Quanto, invece, ai modelli Intra-1 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, la disciplina sembra rimasta più o meno invariata. È stata mantenuta la soglia di 50.000 euro per la presentazione con periodicità mensile o trimestrale dei modelli mentre è stata innalzata la soglia quanto all’obbligo di presentazione dell’Intra-1 delle cessioni di beni in relazione alla parte statistica.

Per tale motivo, la compilazione di quest’ultima è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali.

Da obbligo a facoltà

In conclusione si ritiene utile ribadire che i soggetti, i quali, in virtù delle semplificazioni introdotte riguardo agli elenchi riepilogativi, non hanno più l’obbligo di presentare gli stessi, ma semplicemente la facoltà di farlo, non si sottraggono agli adempimenti comunicativi all’agenzia delle Entrate.

La nuova versione dello “spesometro”, vincolando alla comunicazione di tutte le operazioni effettuate con controparti stabilite in altri Paesi dell’Unione, si sostituisce di fatto ad essi. Non avrebbe senso, infatti, pensare di presentare due comunicazioni diverse aventi la stessa funzione. Sarebbe un’inutile duplicazione ed un onere eccessivo per ambedue le parti, sia per il contribuente sia per l’amministrazione finanziaria.

Modelli Intrastat, le soglie di presentazione

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