Come fare perAdempimenti

Intrastat, così il cambio di periodicità in corso d’anno

di Alfredo De Spirito e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 25 di ogni mese o trimestre solare

  • Cosa scade La presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat o Intra) delle operazioni intraunionali

  • Per chi I soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in Italia (per cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute) e i soggetti identificati in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale (solo per cessioni e acquisti di beni)

  • Come adempiere Il modello Intra va trasmesso telematicamente all’agenzia delle Dogane

1In sintesi

L’obbligo di riepilogare, in apposito modello (modello Intrastat), le operazioni intraUe effettuate dai soggetti identificati ai fini Iva è sancito dall'articolo 50, comma 6, Dl 331/1993.
Il modello non deve essere presentato in assenza di operazioni (attive o passive) nel periodo (mese o trimestre) di riferimento (Cm 21 giugno 2010, n. 36/E, parte II, par. 6).

L’invio, esclusivamente in forma telematica (determinazione dell’agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010, n. 22778/RU), va effettuato direttamente dal soggetto obbligato (che sia abilitato al servizio Entratel o Fisconline; cfr. determinazione dell’agenzia delle Dogane 7 maggio 2010, n. 63336), ovvero da un suo delegato alla presentazione (articolo 2, comma 5, Dm 21 ottobre 1992).

È possibile utilizzare l’applicazione Intr@Web, per la compilazione e per il controllo della comunicazione, oltre che per l’effettuazione dell’invio telematico.

Il termine di presentazione degli elenchi è fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (articolo 3, Dm 22 febbraio 2010).

Grazie al modello Intrastat vengono fornite alla pubblica amministrazione i dati per effettuare i controlli ai fini dell’Iva dovuta in relazione agli scambi intraunionali, come pure per rilevare i dati statistici relativi ai beni che venivano, fino all’abbattimento delle dogane all’interno dell’unione europea, rilevati direttamente dalle dogane di confine.

2Cessioni (di beni e servizi)

Il modello relativo alle cessioni riguarda le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva identificati in altro stato membro:

cessioni intraUe di beni (modello Intra-1 bis);
prestazioni di servizi generici (di cui all’articolo 7-ter, Dpr 633/1972) rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella Ue (modello Intra-1 quater).
Non sono da riepilogare negli elenchi le prestazioni rese nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora dotati di un numero identificativo Iva o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue (Cm 21 giugno 2010, n. 36/E, parte prima, domanda n. 1).
Non sono oggetto di comunicazione nei modelli Intrastat le prestazioni per le quali non è dovuta l’Iva nello Stato del committente (articolo 5, comma 4, Dm 22 febbraio 2010).
Se il committente è stabilito in un altro Stato Ue, il prestatore italiano ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nello Stato del committente. A tal fine, è sufficiente richiedere ed ottenere una dichiarazione del committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nello Stato in cui è stabilito. In mancanza di tale dichiarazione, la prestazione può non essere inclusa negli Intra solo se il fornitore “ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente” (Cm 6 agosto 2010, n. 43/E, par. 1).

3Acquisti (di beni e servizi)

Dal 2018 (articolo 13, comma da 4-ter a 4-quinquies, Dl 244/2016) è soppresso l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti IntraUe di beni e servizi ricevuti da operatori unionali.

Pertanto, attualmente il modello relativo agli acquisti riguarda le operazioni effettuate con soggetti passivi Iva identificati in altro stato membro:

acquisti intraUe di beni (modello Intra-2 bis), solo ai fini statistici e da parte dei soli soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile (si veda infra). Come precisa la Nota Ag. Dogane 20 febbraio 2018, n. 18558/RU, in relazione agli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni, “A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche” e fornite su base mensile dai soggetti che, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intraunionali di beni di ammontare superiore a 200.000 euro.
prestazioni di servizi generici (di cui all’articolo 7-ter, Dpr 633/1972) ricevute da soggetti passivi italiani e rese da soggetti stabiliti in altro Paese della Ue (modello Intra-2 quater).
Non sono oggetto di comunicazione nei modelli Intrastat le prestazioni per le quali non è dovuta l’Iva nello Stato del committente, come nel caso di operazioni esenti o non imponibili (articolo 5, comma 4, Dm 22 febbraio 2010).
Se il committente è stabilito in Italia, non sono dovuti gli Intra per le prestazioni che sono non imponibili o esenti secondo le norme nazionali.

4Periodicità degli elenchi

La periodicità - mensile o trimestrale - della presentazione di ciascun elenco è individuata in funzione del volume delle operazioni oggetto di segnalazione (articolo 2, comma 1, Dm 22 febbraio 2010; provvedimento dell’agenzia delle Dogane 25 settembre 2017, n. 194409).

I soggetti che rientrano tra quelli che possono effettuare la presentazione trimestrale (Intra 1 delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi; per i modelli Intra 2 è prevista solo la periodicità mensile ovvero quella trimestrale ma solo in via facoltativa) possono comunque scegliere di inviare il modello Intrastat con periodicità mensile. Tale scelta vincola alla presentazione mensile per l’intero anno solare (articolo 2, comma 3, Dm 22 febbraio 2010) ancorché nei singoli trimestri non siano state superate le soglie di cui sopra (Cm 36/E/2010, parte II, par. 4).

Esempio
Si propongono le seguenti casistiche (Cm 36/E/2010, par. 2, nn. 4 e 5).
1) La società X presenta nel corso del 2020 i modelli Intra con periodicità mensile per opzione. In tal caso il contribuente è vincolato al rispetto di tale periodicità per tutto l’anno 2020.
2) La società Y, invece, ha iniziato a presentare nel corso del 2020 i modelli Intra con periodicità trimestrale. Nel corso del terzo trimestre supera le soglie di 50.000 euro per le cessioni di beni. Per tale motivo diventa mensile: si tratta di soggetto naturalmente mensile (per superamento delle soglie retro elencate in uno dei quattro trimestri precedenti). Il ritorno alla presentazione con periodicità trimestrale potrà avvenire se il contribuente non supera la soglia di 50.000 euro per almeno 4 trimestri consecutivi.

Relativamente a:

1) cessioni di beni, al fine di individuare la periodicità, occorre che in nessuno dei 4 trimestri precedenti siano state effettuate operazioni superiori a 50.000 euro. In tal caso il modello, da presentare ai soli fini fiscali, si presenterà trimestralmente; qualora sia stata superata la soglia di 50.000 euro la periodicità sarà mensile e i dati contenuti negli elenchi saranno solo quelli fiscali, mentre quelli di natura statistica andranno compilati nell’ipotesi in cui, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, il volume delle cessioni di beni sia stato superiore a 100.000 euro);
2) servizi resi, la periodicità sarà trimestrale se il valore delle operazioni non supera i 50.000 euro e mensile negli altri casi (si indicano sia i dati fiscali sia i dati statistici);
3) acquisti di beni, fino alla soglia di 200.000 euro di operazioni non sussiste l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi. Oltre tale soglia la presentazione avverrà mensilmente (mai trimestralmente), con indicazione dei dati sia fiscali che statistici;
4) servizi ricevuti, fino alla soglia di 100.000 euro di operazioni non sussiste l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi. Oltre tale soglia la presentazione avverrà mensilmente (mai trimestralmente).

Le soglie che determinano la periodicità sono calcolate separatamente per gli acquisti di beni e per i servizi ricevuti, nonché per le cessioni di beni e i servizi prestati. Quindi, secondo il Provvedimento dell’agenzia delle Entrate 25 settembre 2017, prot. 194409, la verifica va effettuata distintamente per ciascuna delle seguenti categorie di operazioni (Cm 14/E/2010, par. 2):

cessioni di beni;
prestazioni di servizi rese;
acquisti di beni;
prestazioni di servizi ricevute.

Poiché le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente, il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità delle altre tre categorie di operazioni.

Esempio
Nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha:
- effettuato acquisti intraUE di beni per 300.000 euro;
- ricevuto servizi intraUE per 10.000 euro.
Tale soggetto è tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intraUE, mentre per i servizi può non presentare alcun elenco.

Per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente (o che presumono di realizzare in caso di inizio attività) “spedizioni” di valore superiore a 20 milioni di euro vige l’obbligo di compilare i campi relativi a:

valore statistico (campo 9);
condizioni di consegna (campo 10);
modo di trasporto delle merci (campo 11).

L’obbligo di questi ulteriori dati e la verifica della speciale soglia (che tiene conto delle spedizioni di merci fuori da uno Stato membro all’altro, con esclusione delle operazioni triangolari promosse da altro soggetto) valgono sia con riferimento alle cessioni di beni sia con riguardo agli acquisti di beni (articolo 6, comma 4, Dm 22 febbraio 2010).

L’indicazione del valore statistico rimane obbligatoria anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del Modello Intra (ammontare delle operazioni in euro, ipotesi che si verifica, ad esempio nel caso di operazioni di perfezionamento).

Coloro che iniziano l’attività nel corso dell’anno, fino all’eventuale superamento delle soglie previste:

presentano con cadenza trimestrale i modelli relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese;
non presentano i modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.

Quanto al cambio di periodicità, i soggetti che nel corso di un trimestre superano la soglia prevista (50.000 euro per le cessioni e 200.000 euro per gli acquisti) procedono all’invio dei nuovi modelli con cadenza mensile a partire dal mese successivo a quello in cui avviene il cambiamento. Dovranno (potranno) altresì presentare un elenco trimestrale relativamente ai mesi (1 ovvero 2 ovvero 3) già trascorsi.

Esempio
Si prenda il caso di un operatore originariamente «trimestrale» che in nessuno dei 4 trimestri precedenti ha superato la soglia di 50.000 euro relativamente alle cessioni.
Esso si trova ora nella seguente situazione:
- luglio (ammontare operazioni di cessione di beni pari a 20.000 euro);
- agosto (ammontare operazioni di cessione di beni pari a 31.000 euro).
Avendo superato la soglia di 50.000 euro nel mese di agosto, l’operatore diventerà «mensile» a decorrere dal medesimo mese di settembre (elenco mensile che presenterà entro il 25 ottobre) e potrà altresì presentare l’elenco del terzo trimestre – indicando nel frontespizio che in esso sono inclusi i movimenti di due mesi, cioè quelli relativi a luglio e ad agosto – entro il 25 settembre
.

La Nota dell’agenzia delle Dogane 20 febbraio 2018, n. 18558/RU afferma che, qualora la soglia prevista ai fini statistici (per acquisti di beni e di servizi) venga superata nel corso del trimestre, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi già trascorsi è facoltativa.

5Momento di rilevazione

Quanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese, sono oggetto di comunicazione le operazioni registrate (o soggette a registrazione; cfr. Rm 73/E/1994, punto 10.4) nel periodo di riferimento del modello (articolo 5, comma 1, Dm 22 febbraio 2010). Sul punto si ricorda che la registrazione, che può avvenire anche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve comunque essere fatta con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

Esempio
Una cessione di beni intraUe viene effettuata nel mese di agosto 2020 (data della consegna o della spedizione; cfr. articolo 39, comma 1, Dl 331/1993).
La relativa fattura può essere emessa entro il 15 settembre 2020 (articolo 46, comma 2, Dl 331/1993).
La registrazione del documento emesso può avvenire entro il 15 settembre 2020 (data di emissione della fattura) ai sensi dell’articolo 47, comma 4, Dl 331/1993 ma “con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione” (agosto).
Ne deriva che l’operazione va inserita negli elenchi Intrastat relativi al mese di agosto (scadenti il 25 settembre 2020), in ossequio al disposto dell’articolo 264, paragrafo 2, Direttiva 112/2006/Ce che individua il periodo di inserimento in quello “durante il quale l’imposta è divenuta esigibile” (agosto).

Quanto agli acquisti di beni, in considerazione dell’interesse (esclusivamente) statistico dei dati, la compilazione dell’elenco riepilogativo va effettuata con riferimento al periodo in cui i beni medesimi arrivano nel territorio dello Stato (articolo 6, Dm 22 febbraio 2010; provvedimento 8 febbraio 2018, n. 13799/RU), restando esclusi gli acquisti di beni che non entrano fisicamente in Italia, come nel caso di un’operazione triangolare in cui l’operatore economico italiano assume lo status di promotore (cfr. Nota agenzia delle Dogane 20 febbraio 2018 n. 18558/RU). Sul punto nessuna presa di posizione è giunta attraverso la prassi dell’amministrazione finanziaria, giacché l’inserimento nei modelli Intra al momento dell’arrivo dei beni complica la gestione della compilazione dei modelli Intrastat attraverso software che “guardano” alla registrazione della fattura (secondo quanto previsto dall’articolo 5, dm 22 ottobre 2010, considerando il n. 5 del Regolamento Ue 638/2004, nonché la lettura “a contrario” del comma 7 dell’articolo 50, Dl 331/1993 che introduce una deroga al criterio della registrazione della fattura).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice