Investimenti 4.0 da completare entro il 30 settembre 2023
La legge di Bilancio riconosce tre mesi in più per portare a termine gli acquisti di beni strumentali prenotati; il differimento consente di usufruire delle percentuali più elevate del credito
C’è tempo fino al 30 settembre 2023 per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il prossimo 31 dicembre, usufruendo del credito di imposta con le più elevate percentuali del 2022. Il comma 423 della legge di Bilancio (anche se le prime bozze del Milleproroghe puntano a spostare il termine al 31 dicembre 2023) allunga di tre mesi il termine previsto dal comma 1057 della legge 178/2020. Nessuna proroga, invece, per gli investimenti “ordinari” e per il software 4.0 con aliquota 50% prenotati entro fine 2022, che devono essere effettuati nel primo semestre 2023.
Le imprese che stanno concludendo gli ultimi ordini di acquisto di beni materiali con caratteristiche Industria 4.0 (allegato A alla legge 232/2016) potranno contare, se effettuano la “prenotazione” (ordine e acconto non inferiore al 20% del prezzo) entro sabato 31 dicembre, sui primi nove mesi del 2023 per realizzare l’acquisto. Il comma 423 della legge di Bilancio 2023, approvata dalla Camera e in discussione finale al Senato a partire da oggi, proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la coda temporale degli investimenti 4.0 agevolabili con la griglia di crediti di imposta prevista dal comma 1057 della legge 178/2020: • 40% fino a 2,5 milioni;
• 20% tra 2,5 e 10 milioni;
• 10% tra 10 e 20 milioni.
Dal 2023 (in assenza di “prenotazione” precedente), oppure anche nel caso in cui l’investimento prenotato nel 2022 slitti a dopo il 30 settembre, le aliquote del tax credit si dimezzano (20%-10%-5%).
Con riguardo alla “prenotazione” e all’acconto del 20%, le Entrate a Telefisco 2019 hanno chiarito che qualora il corrispettivo finale risulti superiore a quello dell’ordine, rendendo l’anticipo pagato inferiore al 20%, si potrà comunque applicare il regime vigente al momento dell’ordine sulla parte di costo coperta dall’acconto, mentre sull’eccedenza si calcolerà il minor bonus previsto nell’anno seguente. Se, ad esempio, l’ordine di fine 2022 prevede un prezzo di 1 milione, con acconto pagato di 200 mila euro e se, al momento della consegna nel mese di settembre 2023, il costo totale sale a 1,3 milioni, spetteranno i seguenti tax credit: 40% (credito 2022) su 1 milione e 20% (credito 2023) sull’eccedenza di 300 mila euro.
Nessun maggior termine viene previsto per sfruttare il super credito 2022 per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (allegato B, legge 232/2016). Il Dl 50/2022 ha disposto che gli investimenti di cui al comma 1058 della legge 178/2020 effettuati nell’anno 2022, oppure entro il 30 giugno 2023 in presenza di “prenotazione” entro il prossimo 31 dicembre, beneficiano di un tax credit del 50% (nel limite di 1 milione di costo) in luogo della percentuale ordinaria del 20%. La scadenza del primo semestre 2023 rimane invariata.
Non slitta neppure la coda temporale stabilita dal comma 1055 della legge 178/2020 per il completamento degli investimenti in beni ordinari (come computer, attrezzature, macchinari non 4.0, autocarri, eccetera) “prenotati” entro il 31 dicembre 2022. Per applicare il credito d’imposta del 6%, resta confermata la scadenza del 30 giugno 2023 per l’effettuazione dell’investimento. Dal 2023, per questi investimenti non 4.0 non è previsto alcun credito di imposta.
Per individuare la data di effettuazione dell’investimento si devono applicare i criteri di competenza previsti dall’articolo 109 del Tuir: data di consegna o spedizione per i beni acquistati o acquisiti in locazione finanziaria, ovvero data di ultimazione della prestazione (accettazione dell’opera da parte del committente) per gli investimenti in appalto. Non è invece rilevante, per stabilire il periodo in cui si realizza l’investimento, la data di entrata in funzione del bene e neppure quella dell’interconnessione.