Imposte

Investimento in Pir tramite veicolo, conta la somma in capitale

Possibile detenere un Pir tradizionale insieme a più di un Pir alternativo. Salgono le soglie di investimenti

di Marco Piazza e Roberto Torre

Grazie alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e ai numerosi chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 2021 (si veda l’articolo), i piani individuali di risparmio (Pir) dovrebbero finalmente divenire un efficace incentivo alla canalizzazione del risparmio privato verso investimenti diretti nelle imprese radicate sul territorio italiano. Quanto ai Pir ordinari, con l’articolo 1, comma 26, della legge di Bilancio 2022 viene elevata la soglia di investimento annuo consentito da 30mila a 40mila euro e la soglia complessiva da 150mila a 200mila euro.

Particolarmente significative sono inoltre le novità che riguardano i «Pir alternativi», soprattutto quelli cosiddetti “fai da te”, attuati utilizzando come contenitore degli investimenti un dossier in regime amministrato.

In primo luogo, è stato soppresso, con l’articolo 1, comma 27 della legge di Bilancio, il divieto di detenere più di un Pir alternativo.

Quindi ogni persona fisica residente potrà detenere oltre a un Pir tradizionale, anche più di un Pir alternativo, fermo restando che l’investimento annuo nell’insieme dei Pir alternativi non dovrà eccedere la soglia di 300mila euro e l’investimento complessivo non dovrà superare la soglia di 1.500.000 euro.

A certe condizioni, l’investitore persona fisica può beneficiare sia dell’esenzione sui dividendi distribuiti dal veicolo e dei capital gain realizzati cedendo la partecipazione nel veicolo decorso l’holding period di 5 anni, sia del credito d’imposta del 30% o del 50% dell’investimento effettuato.

La circolare 19/E dedica il paragrafo 2 all’illustrazione degli investimenti indiretti mediante società veicolo e il paragrafo 5 agli investimenti in Pmi e start up innovative.

L’uso di veicoli societari

Il veicolo societario deve essere residente nella UE o nello spazio europeo e deve investire esclusivamente in strumenti finanziari ammessi al Pir («qualificati» e «non qualificati»).

La più importante semplificazione derivante dall’utilizzo dei veicoli d’investimento consiste nel fatto che l’holding period riguarda l’investimento nel veicolo e non gli investimenti fatti dal veicolo. La verifica del rispetto dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione deve essere effettuata in capo al titolare del piano («look through»), tenendo conto dell’effetto “demoltiplicativo” in funzione della quota di partecipazione al veicolo medesimo.

Per la verifica del plafond rilevano solo gli importi investiti a titolo di capitale e sovrapprezzo nel veicolo societario e non anche le somme apportate a titolo di finanziamento soci. Ciò consente di sfruttare una sorta di effetto leva. Gli utili del veicolo non distribuiti non rilevano ai fini della verifica dei limiti del plafond annuale e complessivo del Pir. Come si è detto, l’esenzione prevista dalla disciplina dei Pir rigurda i dividendi e i capital gain derivanti dall’investimento nel veicolo e non invece il reddito del veicolo che è assoggettato alle imposte ordinarie di ogni società di partecipazione.

Occorre tener presente che il veicolo non può investire in partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico e per la verifica della soglia di liquidazione non si tiene conto solo delle partecipazioni detenute dal veicolo tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo, ma anche di quelle detenute direttamente dal socio e dai familiari

Imprese innovative

Ai vantaggi derivanti dagli investimenti tramite Pir si possono aggiungere quelli derivanti dalle agevolazioni per gli investimenti in start up o Pmi innovative. La circolare delle Entrate fornisce una chiave di lettura del Dm 28 dicembre 2020.

Ad esempio, l’articolo 4, comma 9-ter, del Dl 3/2015 prevede una detrazione dall’Irpef del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in Pmi innovative. Questa agevolazione quindi non spetta per gli investimenti indiretti per il tramite di società veicolo. L’agevolazione spetta alle seguenti condizioni:

l’investimento massimo detraibile al 50% deve essere mantenuto per almeno tre anni e la detrazione spetta nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis;

la detrazione del 50% spetta prioritariamente rispetto a quella ordinaria del 30% e fino al limite di investimento annuo di 300 mila euro;

sulla parte di investimento che eccede il limite di 300mila euro, è fruibile esclusivamente la detrazione del 30% di cui all’articolo 29 del Dl 179/2012, fino a un investimento massimo di un milione.

Come emerge anche dagli esempi contenuti nella circolare 19/E la combinazione delle agevolazioni per i Pir e di quelle per le start up e Pmi innovative comporta significativi incrementi dei rendimenti netti dell’investimento.

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