Imposte

Pir, via libera del Fisco agli investimenti indiretti tramite società veicolo

Per gli Oicr l’holding period decorre dalla data di assegnazione delle quote

di Marco Piazza

Sì all’inclusione tra gli investimenti qualificati dei Pir ordinari delle quote di partecipazione in Srl Pmi offerte al pubblico anche attraverso piattaforme di crowdfunding. Possibile includere nell’investimento qualificato dei Pir alternativi le quote di Srl in generale, quindi, anche quelle non offerte al pubblico. Sono due delle conferme contenute nella circolare 19/E/2021 che amplia i chiarimenti della bozza messa in consultazione a inizio 2021. Vediamo nel dettaglio anche le altre novità, messe anche in evidenza dalla circolare Assogestioni 93 diffusa subito dopo il documento di prassi.

Investimenti tramite veicoli

Viene introdotto un nuovo paragrafo 2 nel quale viene dettagliatamente illustrata la possibilità, sia nei Pir costituiti mediante fondi d’investimento, sia in quelli «fai da te», di effettuare investimenti indiretti tramite veicoli. Il veicolo deve essere una società Ue o See anche senza stabile organizzazione in Italia. Può investire solo in partecipazioni ammesse (sono escluse quelle in società localizzate in paesi a fiscalità privilegiata e quelle cosiddette “qualificate” tenendo conto anche degli investimenti dei familiari). I limiti di investimento di concentrazione e di liquidità sono calcolati tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo derivante dalla quota di partecipazione nel veicolo.

Oicr Pir compliant

Molto importante la conferma della tesi di Assogestioni secondo cui per gli investitori che detengono quote di Fia chiusi, il momento rilevante ai fini della decorrenza dell’holding period è quello dell’assegnazione delle quote o azioni dell’Oicr, mentre ai fini del calcolo del plafond d’investimento rileva il momento in cui viene effettivamente effettuato il versamento del capitale.

Inoltre, se in un anno viene fatto un versamento eccedente la soglia di 300mila euro, l’eccedenza, che può essere inserita nel Pir solo negli anni successivi, non è considerata «cessione a titolo oneroso» suscettibile di generare reddito imponibile.

Il rimborso pro-quota di capitale non è considerato «disinvestimento», perché non comporta una riduzione del numero delle quote e non dipende dalla volontà dell’investitore, ma non riduce il plafond utilizzato.

Minusvalenze

Viene chiarito che il credito d’imposta per le minusvalenze relative ad investimenti fatti nel 2021 e 2022 in Pir istituiti in tali anni è utilizzabile in compensazione anche con altre imposte diverse dall’Irpef e con i contributi eventualmente dovuti dall’investitore e che l’investitore può in alternativa mantenere il regime di deducibilità delle minusvalenze.

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