Imposte

Invio del file Xml per i privati: documenti commerciali al bivio

Le Entrate fissano l’obbligo per le cessioni a privatio esteri purché certificate

Per le operazioni attive, l’invio dei file Xml non riguarda solo le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 verso operatori economici, ma anche quelle verso privati consumatori. Secondo la circolare 26/E/2022, risposta 1.1 (anche se l’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015, non contiene un’espressa indicazione al riguardo), l’adempimento riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori finali. Pertanto, nonostante la norma parli solo di operazioni con «soggetti non stabiliti», per le Entrate il termine «stabiliti» è utilizzato dal legislatore nazionale e comunitario anche in riferimento alle persone fisiche (è citato il Dlgs 5/2016, attuativo della direttiva 2013/53/Ue), costituendo dunque una locuzione ampia, comprensiva, nel caso di specie, di tutti i soggetti (professionali e non, persone fisiche o meno).
Un’interpretazione diversa, del resto, comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a quelle situazioni in cui l’adempimento è comunque assolto, seppure per equivalente, con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema Otello, come avviene per gli acquisti dei viaggiatori extra-Ue (articolo 38-quater, Dpr 633/72).
In base alla circolare, inoltre, per i privati esteri, l’invio dovrà essere effettuato «solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento». A tal proposito, si ritiene che il termine «fattura» andrebbe inteso quale fattura cartacea, in quanto se per l’operazione verso il consumatore estero è emessa fattura elettronica, questa è già inviata allo Sdi. Tuttavia, andrebbe definitivamente chiarito se tra gli altri documenti che fanno scattare l’invio del file Xml, rientrino o meno i cosiddetti documenti commerciali. L’esclusione di tali operazioni (peraltro già memorizzate e trasmesse) sarebbe doverosa anche perché nel commercio al dettaglio non è affatto facile conoscere dove risiede il cliente. Sostenere un tale esonero potrebbe tuttavia essere arduo allo stato attuale, in quanto la norma prevede che la trasmissione delle operazioni attive estere sia «effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi» e che, secondo le Entrate, la ratio dell’adempimento non consisterebbe più nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è «estera».
Una possibile soluzione che non snaturi il dato normativo potrebbe essere quella di ritenere che i documenti che certificano i corrispettivi siano solo quelli con valenza di fattura: conto, nota, parcella.

I termini di trasmissione
Quanto ai termini di trasmissione, la circolare ricorda che essi sono legati a quelli di emissione delle fatture. Sia per i servizi generici verso soggetti passivi Ue sia per le cessioni intracomunitarie, il file xml (TD01 e codice destinatario XXXXXXX) deve quindi essere inviato entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 21, comma 4, lettera c, Dpr 633/72 e articolo 46, comma 2, Dl 331/93) che è anche il termine per la trasmissione dei dati (e la fatturazione) dei medesimi servizi verso committenti extraUe (articolo 21, comma 4, lettera d, Dpr 633/72).
Nei casi residuali, invece, si applica la regola generale, la quale prevede che l’emissione (cioè la generazione e l’invio allo Sdi) delle fatture immediate elettroniche debba avvenire «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione», determinata a norma dell’articolo 6, Dpr 633/1972 (salvo fatturazione differita).

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