Invito a chiarire d’obbligo per tutte le ipotesi elusive
L’amministrazione finanziaria che contesta la violazione delle disposizioni antielusive deve sempre richiedere chiarimenti al contribuente, anche se si discute di ipotesi diverse da quelle elencate nell’articolo 37-bis del Dpr 600 del 1973. Lo afferma la Ctr Calabria (presidente Spagnuolo, relatore Barbieri) nella sentenza 934/4/2018 dello scorso 8 maggio.
La controversia scaturisce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di registro per l’anno 2010, con cui l’agenzia delle Entrate aveva contestato a una Srl la violazione della norma antielusiva generale contenuta nell’articolo 37-bis Dpr 600/1973. Secondo la società, l’atto era nullo perché non era stato seguito il procedimento previsto dallo stesso articolo 37-bis (e oggi dall’articolo 10-bis della legge 212/2000), che impone all’amministrazione, prima di emanare l’atto, sia di esporre i motivi per cui ritiene esistente un abuso del diritto sia di invitare il contribuente a chiarire, entro 60 giorni, la propria posizione. Nel merito, la ricorrente aveva dedotto l’erronea valutazione della natura dell’atto presentato per la registrazione.
La Ctp aveva respinto il ricorso; la Srl ha allora presentato appello, ribadendo le ragioni esposte in primo grado. Nell’accoglierlo, la Ctr ricorda, innanzitutto, che deve essere preceduto dal contraddittorio l’avviso che «assuma come sua ragione giuridica il principio dell’abuso del diritto», e cioè l’esistenza di un’operazione economica che ha quale suo elemento «predominante e assorbente lo scopo di eludere il fisco» (Cassazione 6217/2018). È poi necessario che l’atto contenga una motivazione rafforzata, e cioè l’enunciazione dei motivi che determinano il rigetto delle giustificazioni eventualmente fornite dal contribuente. Contraddittorio e motivazione sono richiesti a pena di nullità dell’atto, sanzione che costituisce «strumento efficace e adeguato di garanzia dell’effettività del contraddittorio» (Corte costituzionale 132/2015, richiamata dai giudici calabresi).
Si tratta dunque - prosegue la Ctr - di regole «applicabili a tutti gli avvisi di accertamento fondati sul principio dell’abuso del diritto, cioè a tutti gli avvisi antielusivi». Anche quelli, quindi, che non riguardano le operazioni indicate nel comma 3 dell’articolo 37-bis (tra cui trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni volontarie, ma anche conferimenti in società nonché cessioni di crediti e di eccedenze d’imposta). Infatti, il contraddittorio obbligatorio si inserisce «all’interno di un rapporto improntato a lealtà e chiarezza tra amministrazione e contribuente».
Nel caso in esame, l’emissione dell’avviso impugnato non era stata preceduta dalle garanzie procedurali, tanto da rendere nullo l’atto, con assorbimento delle ragioni di merito dell’impugnazione.