Iperammortamento, cancellata la stretta sui beni all’estero
Salvo l’iperammortamento dei macchinari collocati temporaneamente presso propri cantieri all’estero. Lo stabilisce l’articolo 7 del decreto legge 87/2018 nel testo approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato. Il provvedimento approvato conferma, con modeste modifiche, tutte le altre misure di contrasto a una delocalizzazione all’estero che fa seguito alla concessione di aiuti di Stato all’impresa.
La stretta del decreto Dignità sull’iperammortamento 150% trova una prima attenuazione che viene incontro alle esigenze delle imprese che operano anche in strutture all’estero. L’articolo 7 del decreto legge 87/18 conferma da un lato la decadenza retroattiva dei benefici fiscali riguardanti gli investimenti industria 4.0 nel caso in cui, prima della fine del periodo di ammortamento fiscale, i beni vengano ceduti oppure delocalizzati oltrefrontiera. La disposizione, che riguarda gli investimenti post 14 luglio 2018 e non si estende al superammortamento, stabilisce che in questi casi, nell’anno di dismissione, l’impresa deve tassare l’intero importo degli iperammortamenti dedotti in precedenza.
La norma originaria prevedeva una sola via di uscita dalla penalizzazione, costituita dall’acquisto, nel medesimo esercizio di cessione o delocalizzazione, di un nuovo bene avente caratteristiche tecniche comprese tra quelle previste dalla legge n. 232/16 e dotato dell’interconnessione.
L’assenza di possibili casi di disapplicazione diversi dall’investimento sostitutivo aveva fatto sorgere una rilevante problematica (si veda il Sole 24 Ore del 31 luglio scorso) per quelle società che svolgono ordinariamente la propria attività mediante cantieri o altre strutture temporanee, poste anche in Paesi esteri (si pensi a un’impresa di costruzione che realizza grandi opere in cantieri localizzati in diversi Stati). In questi casi, l’applicazione pura e semplice della norma faceva sì che il mero spostamento del bene iper ammortizzabile (ad esempio un grande macchinario per l’escavazione o la trivellazione) da un cantiere italiano a un sito estero, anche in via temporanea e dunque per la sola durata dell’intervento, comportava la perdita definitiva del beneficio.
Un nuovo periodo inserito dalla Camera nel comma 4 dell’articolo 7 stabilisce ora che la decadenza dal beneficio non si verifica, oltre che nel citato caso di reinvestimento, anche qualora il bene strumentale sia per sua natura destinato ad essere impiegato in più siti produttivi e possa conseguentemente essere oggetto di temporaneo utilizzo fuori dal territorio dello Stato.
Dovrà essere chiarito in via interpretativa quali siano i beni che rientrano tra quelli potenzialmente impiegabili in più siti e anche il lasso temporale massimo entro cui il trasferimento può definirsi temporaneo.