Imposte

Iperammortamento, ai grandi impianti non basta la mini-proroga ma serve più elasticità

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di Luca Gaiani

La mini proroga per gli investimenti in beni iperammortizzabili disposta dal Dl 91/17, che ha spostato al 31 luglio 2018 il termine per concludere le operazioni avviate entro fine anno, serve ben poco per dare ulteriore slancio alla domanda di macchinari.

Le imprese che hanno intenzione di realizzare investimenti soggetti alla maggiorazione del 150%, effettuando ordine e acconto del 20% entro il 31 dicembre, non saranno particolarmente stimolate ad implementare gli acquisti in presenza di un maggior termine di appena 30 giorni per la consegna o il collaudo del bene. Inoltre, essendo la proroga non valida per i beni superammortizzabili, essa crea una disallineamento che complica non poco la gestione dell’agevolazione.

Che si può fare, allora?

Ferma restando la data limite di fine 2017 per eseguire l’ordine o per stipulare i contratti di appalto, data limite che serve a “dare una scossa” alla domanda di beni ammortizzabili che generalmente fa da traino alla ripresa economica, una proroga nei tempi consentiti per la ultimazione dell’investimento dovrebbe essere, da un lato più significativa (dicembre 2018), e, dall’altro, accompagnata dall’introduzione di regole che, derogando ai rigidi criteri di competenza fiscale, consentano di ottenere detassazioni parziali per investimenti in corso.

Il problema, più volte sollevato in dottrina, si pone in particolare per gli appalti aventi ad oggetto la realizzazione di grandi impianti e macchinari complessi, per i quali il valore agevolabile si ha per realizzato tutto e soltanto alla data di ultimazione (a volta contrattualmente identificata in quella del collaudo).

L’Agenzia ha consentito di considerare realizzato e dunque detassabile anche l'investimento non ultimato, per la parte di opera realizzata in base a «Sal», documento che però deve essere “liquidato in via definitiva”, vale a dire accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del Codice civile. Fattispecie che però difficilmente si presenta in queste opere, obbligando le imprese ad introdurre nei contratti clausole particolari, non conformi al contenuto reale del rapporto con il fabbricante, solo al fine di effettuare una quantificazione del Sal che assuma rilevanza per la norma in esame.

Sarebbe invece opportuno che, laddove l'investimento non sia terminato al 30 giugno 2018 (o al 31 luglio, o ad altra data che verrà indicata), si consentisse di redigere in contraddittorio tra committente e appaltatore un documento in grado di certificare per il fisco l'importo realizzato a quella data (e detassabile), eventualmente accompagnandolo da una attestazione di conformità di un terzo.

Queste modifiche, compreso lo slittamento del termine ultimo, andrebbero poi estese anche al superammortamento. Si, perché il Dl 91/17 sposta al 31 luglio 2018 la data di ultimazione degli investimenti solo con riferimento a quelli iperammortizzabili, creando un disallineamento che rende la modifica ancora più immotivata. Un bene iperammortizzabile, infatti, è sempre anche soggetto al superammortamento, crescendo di livello nella deduzione (da 40$ a 150%) solo per via della interconnessione (che può avvenire anche in anni successivi). Ciò significa, permanendo questa doppia data limite, che un bene (ordinato entro il 2017) ultimato oltre il 30 giugno 2018, ma entro il 31 luglio, non sarà mai superammortizzabile, ma potrebbe godere dell'iperammortamento se e in quanto diverrà interconnesso. Una complicazione che, per avere un solo mese di proroga, andrebbe davvero evitata.

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