Imposte

Iperammortamento, l’interconnessione garantisce la portabilità

di Riccardo Giorgetti

Cessione anticipata senza effetti sull’iperammortamento a condizione che il bene agevolabile venga sostituito e il nuovo bene interconnesso entro il medesimo periodo in cui è avvenuta la vendita. A ribadire questo principio è il documento di ricerca emanato ieri dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc) con il quale si sono esaminate le novità relative al super e all’iperammortamento introdotte dalla legge di bilancio 2018.

La riportabilità dell’iperammortamento rappresenta sicuramente la più interessante novità introdotta dalla legge di bilancio e consente, in caso di cessione anticipata di beni interessati dal bonus del 150% prima che il beneficio sia stato interamente usufruito dall’impresa, di non perdere la fruizione delle residue quote. Ciò, tuttavia, a condizione che, nel periodo del realizzo, il soggetto sostituisca il bene con un altro avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste nell’allegato A, vi sia l’interconnessione del nuovo cespite nonché la sua attestazione tramite dichiarazione del legale rappresentante o perizia asseverata di un esperto.

Con riferimento al quantum recuperabile, il documento di ricerca evidenzia la riportabilità per intero delle residue quote di iper ammortamento soltanto nel caso in cui il costo del bene sostitutivo sia superiore o uguale alla spesa sostenuta per il sostituto. Al contrario, se il nuovo bene ha un valore inferiore, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Di conseguenza, secondo la Fnc, nell’anno di sostituzione del bene, non si dovrà effettuare alcun ricalcolo dell’agevolazione e la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento si applica solo per il calcolo della quota di ammortamento ordinario imputato a conto economico e non sulla deduzione extracontabile in dichiarazione.

Infine, riprendendo una risposta delle Entrate a Telefisco, si sottolinea che la riportabilità dell’iper viene meno nell’ipotesi in cui il cespite sostitutivo venga acquisito o interconnesso nel periodo successivo alla vendita del bene oggetto di agevolazione.

Altro aspetto affrontato dal documento di ricerca è il disallineamento dei periodi agevolabili tra super e iper. Per entrambi, infatti, vale la proroga al 2019 nel caso in cui entro il 31 dicembre 2018 sia stato firmato l’ordine di acquisto e corrisposto almeno un acconto del 20 per cento. Tuttavia, tale proroga si estende per tutto il 2019 nel caso di iper, mentre è limitata fino al 30 giugno per il super ammortamento. Ne consegue che gli investimenti iper ammortizzabili effettuati nell’intervallo 1° gennaio-30 giugno non interconnessi nel 2019 potranno usufruire, nel primo esercizio di entrata in funzione, del super ammortamento e, successivamente all’attivazione dell’interconnessione, del bonus al 150% nettizzato comunque della quota già dedotta con il 40%. La successione delle agevolazioni non avviene nell’ipotesi in cui l’investimento iperammortizzabile sia compiuto nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2019 e l’interconnessione solo dal 2020. In questa fattispecie, non potendo usufruire del 40% nel 2019, l’importo dell’iperammortamento sarà goduto per intero ripartendolo lungo i periodi che residuano nel processo di ammortamento.

Fnc, documento su super e iperammortamento

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