Imposte

Iperammortamento, rettifiche entro il quinto anno

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di Luca Gaiani

La rettifica alle deduzioni delle quote di iperammortamento si ferma al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di interconnessione. È questa l’importante conseguenza che potrebbe derivare dal principio sui termini per la contestazione delle quote di ammortamento sancito dalla Cassazione nella sentenza 9993/18 (si veda il Quotidiano del Fisco del 25 aprile scorso ).

Secondo la Cassazione i termini di decadenza dell’articolo 43 del Dpr 600/73 (attualmente: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), vanno riferiti, nel caso di accertamento riguardante costi ripartiti su più anni e quote di ammortamento, non più a ogni singolo esercizio in cui avviene la deduzione, ma a quello in cui il costo che viene disconosciuto è stato originariamente iscritto in bilancio.

La sentenza potrebbe avere importanti e diffuse ricadute sulla azione degli Uffici in quanto a volte vengono notificati accertamenti per il recupero di quote di ammortamento, i quali traggono origine da un rilievo riguardante il costo che era stato sostenuto e contabilizzato in anni non più accertabili. Si pensi, ad esempio, alla rettifica di ammortamenti dedotti sull’importo di rivalutazioni operate ai sensi di una apposita legge: se la contestazione è legata al mancato riconoscimento del maggior valore attribuito al bene, la notifica dovrebbe essere fatta non oltre il termine previsto per la dichiarazione fiscale originaria, cioè relativa all’anno di iscrizione della rivalutazione.

Un importante impatto si potrebbe avere sui tempi di possibile rettifica delle deduzioni pluriennali riguardanti il super e l’iperammortamento. Ancorché si tratti di disposizioni agevolative, la legittimità delle singole deduzioni maggiorate è condizionata a ciò che è stato fatto nell’anno di investimento, esattamente come per la deduzione delle quote ordinarie. In questo senso, le contestazioni riguardanti la spettanza o meno del beneficio, nei suoi diversi profili (oggettivo, temporale, quantitativo ecc.), dovrebbero essere limitate al quinto anno successivo a quello in cui l’impresa ha realizzato l’investimento e ha avviato, a seguito della entrata in funzione del bene (nonché, per l’iper, a seguito della sua interconnessione), il processo di ammortamento fiscale (compresa la maggiorazione del 40% o del 150 per cento).

Per un bene acquistato ed interconnesso nel 2017 (prima deduzione in Redditi 2018), la rettifica riguardante, ad esempio, il sostenimento del costo nel periodo agevolato, ovvero l’ambito oggettivo (inclusione o no del bene tra quelli agevolabili) dovrebbe essere notificata entro il 31 dicembre 2023 (quinto anno successivo alla prima dichiarazione), anche se riguarda una quota evidenziata nella dichiarazione riferita al 2024. Trattandosi di un aspetto estremamente rilevante e diffuso, è necessario che le Entrate facciano conoscere il proprio orientamento al riguardo.

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