Iperammortamento senza calcolo a scaglioni per le prenotazioni 2018
Gli investimenti 4.0 prenotati entro fine 2018 con acconto del 20% non influenzano l’iperammortamento a scaglioni della legge 145/2018. Il chiarimento giunge dalla circolare 8/E diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate. Per le cessioni di beni iperammortizzabili effettuate mediante operazioni straordinarie di trasferimento di azienda, niente recapture dell’agevolazione; il soggetto avente causa potrà anzi continuare a fruire del beneficio.
Iperammortamento a scaglioni
Il paragrafo 2.3. della circolare 8/E, che analizza tutte le misure della legge di Bilancio, si sofferma sul nuovo iperammortamento “a scaglioni” valido per gli investimenti effettuati nell’anno 2019, nonché nel 2020 in presenza di ordini e acconti del 20% entro il prossimo 31 dicembre. Viene confermato che, per il calcolo degli importi complessivi da confrontare con gli scaglioni al fine di determinare la maggiorazione, non vanno considerati gli acquisti del 2019 che sono effettuati a seguito di “prenotazione” del 2018 (ordini e acconti del 20% entro il 31 dicembre scorso). Questi investimenti rientrano infatti nella normativa precedente (maggiorazione del 150% senza limiti di importo). Non è chiaro se l’indicazione delle Entrate sia tassativa, ovvero se il contribuente possa abbandonare la prenotazione e “trasferire” gli importi prenotati nel nuovo regime.
Non viene confermato quanto indicato a Telefisco sulla possibilità di ricadere nella nuova agevolazione per la parte di investimento 2019 (prenotato nel 2018) che dovesse superare l’importo coperto dall’acconto del 20%. Neppure vengono affrontate altre problematiche applicative della disposizione (l’Agenzia si riserva infatti di ritornare sul tema con un successivo documento di prassi), tra cui, in particolare, la possibilità di ripartire, secondo libera scelta, gli importi dei diversi beni acquistati negli scaglioni previsti dalla legge.
Cessione e delocalizzazione
La circolare 8/E fornisce (riprendendo anche in questo caso alcune risposte di Telefisco) le prime istruzioni sulla norma anti-delocalizzazioni contenuta nell’articolo 7 del Dl 87/2018 e riguardante le dismissioni di beni iperammortizzabili acquistati dal 15 luglio 2018. Viene in primo luogo affermato che la disposizione colpisce indistintamente tutte le cessioni a titolo oneroso e non solamente quelle verso soggetti esteri. Cessioni e delocalizzazioni, cioè, costituiscono autonome fattispecie che fanno decadere dall’agevolazione se effettuate prima del termine del periodo di fruizione del beneficio.
La circolare ha inoltre chiarito che la cessione del singolo bene agevolato va distinta dal trasferimento del bene all’interno del compendio aziendale oggetto di una operazione straordinaria. In questo secondo caso, a prescindere dalla natura realizzativa o neutrale della operazione, il trasferimento non fa decadere il cedente dall’agevolazione. Anzi, il cessionario continuerà a fruire dell’iperammortamento secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al cedente.