Irap 2020, conteggi al netto dell’acconto virtuale
Nella circolare 27/E le istruzioni per il saldo. Contribuenti Isa in attesa del recupero dell'eventuale 10% versato in più
Il Fisco detta le regole per i contribuenti esonerati dal saldo Irap per il 2019 e dalla prima rata per il 2020. Con la circolare 27/E sono stati forniti chiarimenti sul calcolo dell’Irap da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2019 e sulla possibilità di usare l’Irap in compensazione o chiederla a rimborso, o azzerare la differenza a credito, nei casi in cui il saldo Irap relativo al 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto dovuta per lo stesso 2020. Si ricorda che l’articolo 24 del decreto legge 34/2020 ha disposto che le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 250milioni di euro non devono versare:il saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per questo periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate previste;la prima rata, pari al 40% (o al 50% per i contribuenti soggetti agli Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale) dell’acconto dell’Irap dovuto per il 2020.
L’Agenzia illustra come si deve escludere la prima rata dell’acconto Irap 2020, che diventa un acconto virtuale o “figurativo”, dal calcolo dell’Irap a saldo per il 2020. Per determinare l’acconto, i contribuenti dispongono di due metodi di calcolo: lo “storico” basato sui dati dell’anno precedente, e il “previsionale” basato sul minore imponibile dell’anno in cui si versa l’acconto.
Peraltro, si conisderi che l’articolo 20 del Dl 23/2020, dispone, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto rispetto a quello dovuto sulla base di risultati della dichiarazione annuale, entro il margine del 20%).
Il contribuente che applica il metodo storico deve versare il secondo acconto pari al 60% (o al 50% se applica gli Isa) e l’eventuale saldo, al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40%, o al 50% se soggetto agli Isa) e del secondo acconto corrisposto. Se, invece, usa il metodo “previsionale”, deve versare il secondo acconto pari al 60% (o al 50% se soggetto agli Isa) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo, al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% o al 50% se soggetto agli Isa) e del secondo acconto corrisposto. In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (o il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
Per evitare disparità di trattamento, i contribuenti Isa, che hanno versato l’acconto Irap per il 2019 in misura piena, in luogo del 90%, sono in attesa di chiarimenti per recuperare la differenza pagata in più.