Imposte

Irap in bilico su beni e collaboratori

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di Giorgio Gavelli

Anche per il modello Irap 2018 la preoccupazione principale di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori riguarda il perimetro della soggettività passiva, ossia l’esatta individuazione di chi è tenuto all’imposta. Sino ad ora, infatti, il legislatore non ha posto le regole, lasciando alla giurisprudenza il compito di definire il confine tra la presenza dell’autonoma organizzazione – requisito necessario per essere soggetti al tributo regionale – e la sua assenza. Le istruzioni si limitano a segnalare che non sono interessati dal tributo:

a) i soggetti che esercitano attività agricola di cui all’articolo 32 Tuir;

b) le cooperative agricole e della piccola pesca di cui all’articolo 10 del Dpr 601/1973 e quelle di servizi nel settore selvicolturali;

c) i soggetti in regime di vantaggio (“minimi”), compresi gli esercenti arti o professioni con i requisiti per rientrare nel predetto regime, a prescindere dal fatto che se ne siano avvalsi (circolare 45/E/2008);

d) i soggetti in regime forfettario;

e) i medici che abbiano sottoscritto convenzioni con le strutture ospedaliere per svolgere la professione all’interno di tali strutture, dove gli stessi percepiscano per questa attività più del 75% del proprio reddito complessivo.

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L’elenco non comprende, ovviamente, tutti i soggetti esclusi dal tributo regionale per mancanza dei presupposti impositivi, in particolare di quell’autonoma organizzazione che, secondo la Cassazione, ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui in misura eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Difficile calare questi concetti nella realtà quotidiana delle tante figure professionali e di piccola impresa. Vediamo quali sono i dubbi principali.

Dipendenti e collaboratori

Se è confermato dalla recente giurisprudenza l’orientamento emerso con la sentenza a Sezioni unite 9451/2016 sull’irrilevanza, a questi fini, dell’addetto con funzioni meramente esecutive (Cassazione 26654 e 20797 del 2017, 23557 e 17506 del 2016), anche nel caso di due dipendenti per una sostituzione di maternità (Cassazione 27378/2017), altrettanto non può dirsi per figure quali il praticante e il collaboratore familiare. Nel primo caso, alcune recenti pronunce (Cassazione 4783/2018 e 1723/2018) paiono mettere in discussione il principio, fino a ora sempre affermato, che chi “impara” il mestiere non può accrescere il valore aggiunto dell’attività del dominus.

Parallelamente, la Suprema corte non sembra aver definito il contrasto interno sul ruolo da attribuire al collaboratore familiare (24060 e 17429 del 2016).

Beni strumentali

L’indagine forse più complicata riguarda il “peso” dei beni strumentali, in bilico tra un orientamento (ad esempio, pronuncia 17671/2016) - secondo cui anche spese rilevanti e una dotazione strumentale di valore possono non integrare il presupposto impositivo, laddove indispensabili per l’esercizio della specifica attività professionale o d’impresa esercitata – e altri più restrittivi. Non ancora definito è il ruolo svolto dalla disponibilità di studi professionali e ambulatori, in quanto è sempre difficile collegare l’utilizzo dell’immobile con il risultato dell’attività professionale.

Struttura

Le pronunce delle Sezioni unite del 2016 consentono di eliminare i dubbi con riferimento a studi associati e società semplici/di persone, che, di regola, secondo la Cassazione, versano sempre l’Irap.

Soluzione opposta, invece, per i medici che operano nelle forme della “medicina di gruppo”, esonerata anche se i componenti della struttura condividono le spese di personale di segreteria o infermieristico.

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