Controlli e liti

Irap, deducibile la quota dei canoni di leasing senza gli interessi passivi

La Cgt Lombardia: locazione finanziaria relativa a terreni sottostanti i fabbricati stumentali

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di Massimo Romeo

Sì alla deduzione dalla base imponibile Irap della quota dei contratti di locazione finanziaria relativa a terreni sottostanti fabbricati strumentali all’attività commerciale esercitata con la sola esclusione degli interessi passivi. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3875 dell’11 ottobre 2022.

Una società di capitali si opponeva al no delle Entrate rispetto all’istanza di rimborso della maggiore Irap versata dal 2012 al 2015. In particolare, la società aveva proceduto al calcolo della base imponibile Irap senza portare in deduzione la quota dei canoni dei contratti di locazione finanziaria relativa ai terreni sottostanti alcuni fabbricati strumentali all’attività commerciale esercitata.

Sia l’istanza di rimborso che i motivi di ricorso venivano fondati in virtù della ritenuta abrogazione dell’articolo 11-bis del Dlgs 446/1997 ad opera della legge 244/2007 sicché la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, per il solo fatto di essere interamente imputata a conto economico, deve considerarsi interamente deducibile dalla base imponibile rilevante ai fini dell’Irap. L’Ufficio, al contrario, riteneva immodificata e operante, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, l’indeducibilità non solo della quota interessi del canone di locazione finanziaria desunta dal contratto, secondo le regole ordinarie previste dalla disciplina Irap, ma anche, in caso di leasing immobiliare, della parte della quota capitale del canone riferibile all’area su cui l’edificio strumentale insiste; ciò in virtù della norma di portata generale (e da ritenere, secondo l’Agenzia, estesa alle imposte dirette), ex articolo 36, commi 7 e 7 bis, del Dl 223/2006, senza limitarne l’ambito alle sole imposte sui redditi.

La Corte di giustizia tributaria legittima il diritto al rimborso della contribuente supportando la motivazione con l’indirizzo della recente giurisprudenza di merito (Ctr Lombardia 4189/2021) e di legittimità (Cassazione, ordinanza 7183/2021), in linea con il principio di derivazione dal bilancio secondo cui, per i soggetti Ires, «la base imponibile lrap risulta dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione – esclusi alcuni – come risultanti dal conto economico civilistico».

Secondo tale indirizzo la novella del 2007 ha introdotto una netta separazione fra le regole valide per la determinazione dell’Ires e quelle valide al fine della determinazione della base imponibile Irap e l’assenza di un espresso richiamo al Dl 223/2006, impone di ritenere che laddove la quota di canone di leasing sia stata correttamente appostata in voci rilevanti ai fini Irap, in virtù del principio di derivazione e in applicazione dei principi contabili, la deduzione debba essere riconosciuta, per l’ammontare stanziato nella relativa voce del conto economico, ad eccezione della quota di interessi passivi a essi relativa, desunta dal contratto, che è invece indeducibile per espressa previsione normativa.

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