Controlli e liti

Irap, per le holding industriali necessario un doppio requisito

di Angelo Conte

Per l’identificazione delle holding industriali ai fini Irap è necessario fare riferimento ad un doppio requisito: patrimoniale e reddituale. È quanto emerge dalla sentenza 250/21/2018 della Ctr Lombardia ( clicca qui per consultarla ). Un orientamento che si pone in contraddizione con la posizione dell’amministrazione finanziaria che, anche nelle istruzioni alla dichiarazione Irap, afferma che i contribuenti devono far riferimento al solo requisito patrimoniale.

La vicenda trae origine dal silenzio-rifiuto formatosi a seguito della proposizione di un’istanza di rimborso volta a richiedere la ripetizione dell’Irap indebitamente pagata in eccesso. Nello specifico, il contribuente, in presenza del solo requisito patrimoniale e non di quello reddituale, chiedeva il rimborso delle imposte pagate come holding industriale, ritenendo di dover essere invece qualificata e considerata come società commerciale. In particolare, la società istante chiedeva la restituzione della maggiore imposta versata applicando, in luogo dell’aliquota ordinaria, quella maggiorata prevista per le holding industriali.

In effetti, l’articolo 6 comma 9 del Dlgs 446/1997 definisce holding industriali quelle «società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario».

Per effetto dell’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 141/2010 è stato tuttavia soppresso l’elenco senza che a tele evenienza fosse seguito un adeguamento normativo. Tale situazione di vuoto normativo ha evidentemente contribuito a creare un contesto di incertezza in cui molti operatori (tra cui il contribuente della vicenda di cui trattasi) hanno ritenuto che, anche a seguito dell’abrogazione dell’elenco di cui trattasi, il regime Irap previsto dall’articolo 6, comma 9, del Dlgs 446/1997, continuasse ad applicarsi alle società che presentano i caratteri sostanziali propri delle holding industriali, prescindendo dal dato formale costituito dall’iscrizione all’elenco stesso.

In base a tale interpretazione, sostenuta anche da Assoholding, la qualifica di holding industriale, ai fini Irap, sussisterebbe quando, in base ai dati di bilancio relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono, congiuntamente, i due presupposti:
•l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale (requisito patrimoniale);
•l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo sopra richiamati sia superiore al 50% del totale dei proventi (requisito reddituale).

Contrariamente a tale interpretazione, l’amministrazione finanziaria (a partire dal 2014 e in particolare dalle istruzioni al modello Irap relative al periodo d’imposta 2013) ha sostenuto che per effetto della soppressione dell’elenco di cui all’articolo 113 del Tub, i contribuenti devono far riferimento solo al requisito patrimoniale con verifica, peraltro, dello stesso sulla base dei dati di un unico esercizio e non degli ultimi due. Ciò anche alla luce della circolare 19/E/2009 delle Entrate che si occupa dell’individuazione delle holding industriali ai fini dell’applicabilità dell’articolo 96 del Tuir.

In tale contesto, la Ctr Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha concluso che le norme vanno interpretate come proposto dal contribuente. Secondo i giudici milanesi, non può infatti essere ignorato che nello stesso contesto normativo in cui viene abrogato l’elenco di cui all’articolo 113 del Tub si rinviene una previsione che definisce la holding finanziaria con riferimento al doppio requisito, patrimoniale e reddituale. Una ragionevole interpretazione sistematica imporrebbe quindi di considerare omogenea la definizione di questa tipologia di soggetti con quella delle holding industriali.

In conclusione, si auspica che la sentenza di cui trattasi faccia da stimolo al legislatore affinché intervenga modificando l’articolo 6, comma 9, del decreto Irap, fornendo conseguentemente ai contribuenti chiamati ad autoliquidare il tributo un quadro normativo certo.

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