Imposte

Irpef 2022 con staffetta tra assegno unico e detrazioni per figli a carico

Il debutto del nuovo contributo dal 1° marzo 2022 impone particolare cura alla gestione delle prime due mensilità

di Marcello Tarabusi

Nel calcolo dell’Irpef 2022 saranno ancora presenti le detrazioni per figli a carico, ma solo per due mesi. L’assegno unico e universale per i figli a carico, infatti, accorpa in un’unica prestazione – su base mensile e a decorrere dal 1° marzo 2022 – tutte le varie prestazioni e agevolazioni prima disseminate in varie disposizioni. Tra i bonus soppressi vi sono anche le detrazioni per i figli che già vengono considerati per il calcolo dell’assegno unico. In particolare, viene modificato l’articolo 12 del Tuir, prevedendo:

a) che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e affidati, spetta solo per quelli che hanno età pari o superiore a 21 anni;

b) la soppressione dell’aumento fino a 1.220 euro della detrazione base per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, della maggior detrazione di 400 euro per ogni figlio disabile e dell’aumento di altri 200 euro per ciascun figlio per i contribuenti con più di tre figli a carico;

c) la detrazione effettivamente spettante per i figli è regressiva per chi ha redditi (compresi forfettari, redditi con cedolare secca e Ace goduta) fino a 95mila e si azzera oltre tale soglia. Se i figli a carico sono più d’uno il massimale viene aumentato di 15mila euro per ogni figlio successivo al primo; tale aumento si applica però – ed è questa la novità – conteggiando solo i figli che danno diritto alla detrazione. Quindi per chi ha un solo figlio a carico di almeno 21 anni e altri figli più giovani, non vi sarà nessuna maggiorazione;

d) è soppressa l’ulteriore detrazione di 1.200 euro che spettava a chi ha almeno quattro figli a carico, e che poteva essere convertita in credito di imposta per la parte eventualmente incapiente.

Le modifiche all’articolo 12 del Tuir si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022, data da cui decorre il nuovo assegno unico. Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, pertanto, si applicano ancora – in dodicesimi – tutte le detrazioni previgenti. La regola generale è infatti che le detrazioni per familiari a carico si computano su base mensile e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste, fino a tutto quello in cui le stesse sono cessate: non rileva, cioè, il giorno del mese in cui si verifica l’evento (la nascita di figli, il compimento di 21 anni, eccetera).

La gestione dichiarativa

Nel modello 730 o Redditi presentato nel 2023, quindi, si dovranno fare attentamente i calcoli per indicare l’ammontare corretto della detrazione spettante, calcolandolo per ciascuno dei mesi di gennaio e febbraio un dodicesimo di ciascuna detrazione (comprese tutte le maggiorazioni per figli piccoli o disabili e per le famiglie numerose) per la quale sussiste, in tale mese, la condizione stabilita dalla norma previgente. Ad esempio, se un figlio compie 4 anni a febbraio 2022 la maggiorazione spettante sarà di 1.220 : 12 x 2 = 203 euro. Se il compleanno è in gennaio, spetterà un solo dodicesimo.

Non è previsto invece alcun ragguaglio a mese dei massimali di reddito, per cui si dovrà prendere comunque in considerazione il reddito imponibile annuale.

Il caso dei non residenti

Un aspetto che la legge non prende in considerazione è il caso dei cosiddetti “non residenti Schumacker” (ossia i non residenti che producono più del 75% del reddito in Italia e non godono di analoghe agevolazioni all’estero), che in base all’articolo 24, comma 3-bis, del Tuir hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia. Costoro perderanno il beneficio, ma non potranno godere del nuovo assegno, che spetta solo a chi è residente e domiciliato in Italia.

Non è, d’altra parte, possibile ipotizzare una ultrattività selettiva delle vecchie norme, in assenza di una disposizione espressa. La legge, del resto, può scegliere se accordare o meno il medesimo trattamento ai non residenti, per cui non si può ipotizzare nemmeno una diretta violazione dei principi di eguaglianza o di razionalità: l’eventuale estensione ai non residenti dipende da una scelta discrezionale del legislatore.

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