Controlli e liti

Irrecuperabile il credito omesso in dichiarazione

di Laura Ambrosi

L’indicazione del credito di imposta in dichiarazione, se prevista a pena di decadenza, è una manifestazione di volontà del contribuente e come tale irretrattabile. L’eventuale omissione, quindi, comporta irrimediabilmente la perdita del beneficio, non potendo intervenire né una dichiarazione integrativa né un’istanza di rimborso. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 30172 depositata ieri.

Una società ometteva di indicare nella dichiarazione dei redditi un credito per la ricerca scientifica. Presentava così una integrativa di rettifica alla quale seguiva istanza di rimborso. Contro il diniego, la società proponeva ricorso al giudice tributario che nei due gradi di merito respingeva il gravame. La società ricorreva così in Cassazione lamentando l’errata interpretazione della norma anche alla luce delle recenti Sezioni unite. L’errore commesso, infatti, era stato emendato con la presentazione della dichiarazione integrativa.

La Suprema Corte pur confermando la sentenza di merito ha fornito alcune precisazioni in tema di emendabilità della dichiarazione. Innanzitutto, il decreto attuativo del credito di imposta prevedeva che lo stesso fosse indicato in uno specifico quadro della dichiarazione a pena di decadenza. Tale presupposto palesava che quel quadro della dichiarazione integrasse un atto negoziale in quanto diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale.

Il principio di emendabilità, affermato anche dalle Sezioni unite 13378/2016, non era applicabile poiché fondato sul presupposto che si tratta di una dichiarazione di scienza che possa essere corretta in caso di errori che espongono il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti. L’espressione di volontà rappresenta invece un atto negoziale e come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che tale errore fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione.

La decisione conferma così l’orientamento più rigoroso. Tuttavia, la pronuncia evidenzia che la scelta del contribuente può comunque essere ritrattata se deriva da un errore conosciuto o conoscibile dall’Agenzia. In tema di crediti di imposta, quindi, è verosimile ritenere che in caso di domanda per l’accesso al contributo alla quale segue un benestare dell’Agenzia, l’eventuale omessa indicazione in dichiarazione potrebbe rappresentare l’errore «conoscibile dall’Ufficio».

Cassazione, ordinanza 30172/2017

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