Adempimenti

Isa 2020 con meno anomalie, imposte e tasse deducibili fuori dai conteggi

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

È stato pubblicato (sul supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta n. 5 dell’8 gennaio scorso) il Dm 24 dicembre 2019 con il quale vengono approvati gli 89 Isa in revisione per il periodo d’imposta 2019. Si tratta, in altre parole, delle note metodologiche che contengono gli indicatori applicabili per ogni singolo Isa, con le relative formule e le variabili oggetto di misurazione.

Il decreto, fra le altre novità di rilievo contiene altresì l’approvazione delle nuove «variabili precalcolate 2019», nonché alcune modifiche a regime valide per tutti gli Isa e quindi anche per quelli non in revisione. Ma andiamo con ordine.

In primo luogo va detto che l’impianto metodologico rimane lo stesso dello scorso anno. Gli indicatori sono sempre suddivisi in due macro tipologie: indici di affidabilità (ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto e in presenza di magazzino durata e decumulo delle scorte) con variabilità da 1 a 10 e indicatori di anomalia il cui numero fluttua a seconda del tipo di attività, con un range di variazione che si attesta, a seconda dei casi fra 1 e 5.

Cambiano tuttavia alcuni aspetti peculiari. L’indice di anomalia riguardante i costi residuali di gestione si libera delle imposte e tasse deducibili fino a cambiare pelle per talune categorie di contribuenti. Per gli agenti di commercio, infatti, l’indice si trasforma in «incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi» ancorando così il parametro di calcolo sui ricavi anziché sui costi, e quindi auspicabilmente migliorandone le performances e ponendo fine alle frequenti anomalie rilevate nel 2018.

Come dicevamo, per tutti gli Isa, (quindi non solo per i revisionati), l’indicatore pur confermando al denominatore i «costi totali», tarerà i propri conteggi senza tenere conto dell’importo delle imposte e tasse, la cui variabile aveva spesso mandato fuori giri l’indice in questione nel 2018. Anche questa modifica dovrebbe apportare dei benefici in termini di minori anomalie nel periodo d’imposta 2019.

Dall’analisi delle note metodologiche si scorge che alcuni Isa hanno cambiato look rispetto al 2018. Con la revisione 2019 infatti, ingegneri, psicologi, agronomi, geometri, geologi, avvocati tornano al modello a prestazione, com’era nello stile degli studi di settore (e di altri Isa per i professionisti). Vale a dire che la funzione statistica su cui girerà l’Isa tornerà a far leva (principalmente, ma non solo) sulle prestazioni e gli incarichi oggetto di incasso nel corso del periodo d’imposta.

Cambiano rispetto al 2018 anche le variabili precalcolate i cui dati vengono importati direttamente dall’Anagrafe tributaria. Non ci sono più, infatti, tutte quelle variabili legate alle CU.

Ci si riferisce al «Numero di modelli Cu nei quali il contribuente risulta essere incaricato alla presentazione telematica», «all’importo dei compensi percepiti risultanti dalla certificazione unica» e al «numero degli incarichi derivanti dalla certificazione unica». Di conseguenza non saranno più operativi tutti quegli indicatori di anomalia legati a tali variabili (ad esempio corrispondenza dei compensi dichiarate con il modello CU).

Escono dalle precalcolate anche tutte le variabili legate al reddito relati vo ai periodi d’imposta precedenti con annesso indicatore di anomalia «reddito negativo per più di un triennio».

Per le imprese immobiliari che locano i beni propri, anche il dato relativo ai canoni di locazione desumibili dai contratti registrati in agenzia delle entrate non sarà più oggetto di specifica importazione nelle precalcolate; come effetto sparirà per il 2019 l’indicatore di anomalia ad esso legato che misurava l’entità dei ricavi dichiarati con l’importo complessivo annuo risultante in anagrafe tributaria dalla registrazione del contratto.

Infine non si registra alcuna variazione, al momento, sulla formula matematica che regge la modalità di calcolo del coefficiente individuale, i cui effetti nel 2018, come è ben noto non sono stati positivi specie per quei soggetti che seppur virtuosi hanno scontato una contrazione del businnes rispetto allo scorso anno.

Idem per l’indicatore relativo all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti le cui soglie percentuali necessarie per evitare l’insorgere dell’anomalia rimangono invariate e particolarmente penalizzanti per le società di persone.

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