Imposte

Iva al 5% per la cooperativa sociale con la gestione globale della Rsa

Nell’interpello 400/2021 l’Agenzia chiarisce quando i servizi sono esenti e quando invece sono soggetti all’Iva

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di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Iva al 5% per le prestazioni rese da una cooperativa sociale in caso di gestione globale di una residenza sanitaria assistenziale (Rsa). Un chiarimento che arriva dall’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 400 pubblicata il 10 giugno.

Più nel dettaglio, l’amministrazione finanziaria viene interpellata da parte di un Comune – proprietario di residenze sanitarie assistenziali – sul corretto trattamento Iva da applicare nel caso i cui i servizi socio-sanitari, resi all’interno di una Rsa, siano affidati ad una cooperativa sociale tramite apposito contratto. Sul punto, l’agenzia delle Entrate ravvisa che, con riferimento al caso di specie, trattandosi di una gestione globale di una Rsa debba rilevare la norma di cui all’articolo 10, comma 1, n. 21 del Dpr 633/1972 (decreto Iva). Una disposizione che prevede in linea generale l’esenzione Iva per le prestazioni proprie dei brefotrofi, degli orfanotrofi, delle case di riposo, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli della gioventù e che, come più volte ribadito dalla stessa agenzia delle Entrate (risoluzione 39/E del 2004), ha valenza oggettiva. In altri termini, l’esenzione opera a prescindere dalla qualifica del prestatore e/o committente del servizio reso.

Tuttavia, come rilevato dalla stessa Amministrazione finanziaria, dal 2016 tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui le prestazioni previste dall’articolo 10, comma 1, n. 18), 19) 20), 21) e 27 -ter) siano rese da parte di cooperative sociali e loro consorzi. In tale ipotesi, infatti, i servizi scontano un’aliquota Iva pari al 5% a condizione che le prestazioni siano rese direttamente o indirettamente tramite convenzioni e/o contratti e nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 10, comma 1, n. 27 ter. Basti pensare, ad esempio, ad anziani, inabili adulti, tossicodipendenti o malati di Aids. Circostanza questa che, in quanto soddisfatta nella fattispecie posta all’attenzione dell’agenzia delle Entrate, porta condivisibilmente a ritenere applicabile l’aliquota del 5% alle prestazioni rese da parte della cooperativa nei confronti degli anziani della Rsa.

Attenzione però a non confondere il trattamento Iva previsto per le coop con quello generale delle imprese sociali. Seppur nel contesto della Riforma del Terzo settore, queste assumono la qualifica di imprese sociali di diritto, sconteranno sempre un’aliquota del 5%. Discorso diverso nel caso in cui la gestione globale di una Rsa sia invece lasciata ad un’impresa sociale. In questo caso dovrebbe trovare applicazione il regime di esenzione previsto dall’articolo 10, comma 1, n. 21 del decreto Iva.

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