Imposte

Iva all’incasso senza fideiussione

di Andrea Taglioni

Via libera al rimborso dell’Iva fino all’importo di 30.000 euro anche per le richieste in corso alla data del 3 dicembre 2016 e senza l’obbligo della relativa garanzia fideiussoria. L’importante precisazione è contenuta al paragrafo 14 della circolare 8/E del 7 aprile 2017, dell’agenzia delle Entrate.

Il Dl n. 193/2016 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2017, rilevanti novità nell’ambito dell’esecuzione dei rimborsi Iva prevedendo che l’Iva a credito annuale o trimestrale, può essere richiesta a rimborso senza particolari formalità.

Nello specifico, la soglia precedentemente prevista per il rimborso dell’Iva di 15.000 euro è stata innalzata a 30.000 euro esonerando pertanto il contribuente da ogni ulteriore adempimento, fatta eccezione della relativa presentazione delle dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale mediante il modello TR.

In pratica, con le nuove regole, per ricevere il rimborso dell’Iva fino all’importo massimo di 30.000 euro non sarà più necessario né l’apposizione del visto di conformità , che può essere rilasciato anche dall’organo di controllo contabile, né la garanzia fideiussoria né, infine, le attestazioni di solidità e continuità aziendale e regolarità contributiva.

Vero è, che l’elevazione della soglia opera limitatamente ai rimborsi rimanendo immutato a 15.000 l’importo oltre il quale, per compensare il credito Iva, occorre il relativo visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati.

Il provvedimento di prassi ha sciolto diversi dubbi in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni. A riguardo, viene chiarito che il nuovo limite massimo, il cui importo è dato dalla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (circolare 32/E/2014), è applicabile anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto; quindi, la nuova soglia trova altresì applicazione per le domande presentante precedentemente alla data di efficacia della norma ma per le quali ancora non è stato eseguito materialmente rimborso.

Ne consegue, pertanto, che l’ufficio o l’agente della riscossione non deve più richiedere le garanzie previste dalla norma e il contribuente, qualora avesse ricevuto tale richiesta, non è più tenuto a presentarla.

Proprio per la finalità della disposizione, tesa a semplificare l’erogazione del credito Iva, il contribuente non dovrà più presentare l’integrazione della dichiarazione contenente il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante i requisiti patrimoniali e la regolarità ai fini previdenziali.

La circolare, inoltre, specifica che l’innalzamento dei nuovi limiti non opera per i rimborsi già erogati per i quali le garanzie rilasciate rimangano a tutela del credito rimborsato per la durata di tre anni dalla data di esecuzione del rimborso ovvero, se minore, al periodo mancante al termine di decadenza del potere di accertamento.

La richiesta di rimborso presuppone anche l’obbligo di corrispondere i relativi interessi che decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa richiesta.

Il pagamento degli interessi, però, può essere sospeso a seguito della ritardata consegna della relativa garanzia.

In questo caso, l’Agenzia, aderendo ai precedenti orientamenti riafferma il principio che per i rimborsi già erogati il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 38-bis dell’Iva, ossia dal 3 dicembre 2016.

È chiaro che per le garanzie già rilasciate non opererà l’indennizzo forfettario dello 0,15% dell’importo per ogni anno di durata della garanzia previsto dal disegno di legge europea, la cui decorrenza, salvo modifiche, riguarda le richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’Iva relativa all’anno 2017.

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