Imposte

Iva sui corsi di formazione, per l’esenzione non basta solo l’accreditamento dell’ente

La Ctp Milano: stop alla detrazione Iva deve valutare il finanziamento e riconoscimento dello specifico corso

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

L’esenzione Iva stabilita dall’articolo 10, numero 20, del Dpr 633/72 è applicabile alle prestazioni didattiche e di formazione in presenza di specifiche condizioni che, per i soggetti diversi dalle scuole paritarie o non paritarie, nonché università, non derivano dal solo accreditamento soggettivo dell’ente o società formatore, ma richiedono anche il finanziamento e riconoscimento dello specifico corso di formazione. Queste, nella sostanza, le conclusioni di tre sentenze della Ctp di Milano (852/4/2020, 855/4/2020 e 860/4/2020), depositate il 20 maggio, relative ad un contenzioso derivato da accertamento che, in ragione della presunzione di esenzione da Iva, aveva negato alla società cessionaria dei servizi di formazione la detrazione dell’Iva presente nelle fatture emesse dai soggetti formatori accreditati presso il fondo Formatemp, vigilato dal ministero del Lavoro.

La norma subordina l’applicazione dell’esenzione Iva al verificarsi di due condizioni:
a) una oggettiva, nel senso che le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) una soggettiva, in quanto le medesime prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

In riferimento al requisito soggettivo, l’amministrazione finanziaria ha più volte chiarito (risoluzione 53/E/07) che alla terminologia «stituti o scuole» deve essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente svolgono attività didattica o di formazione, e non il significato di un’indicazione tassativa dei soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione, non rilevando la forma giuridica del soggetto che effettua le prestazioni didattiche (impresa, ente commerciale e non).

La risoluzione 205/E/2002 ha precisato che l’esenzione opera anche se gli organismi vengono riconosciuti, per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione pubblica diversa da quella scolastica e che il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso da realizzare.

La circolare 22/E/2008, paragrafo 3, afferma che è da verificare la natura sostanziale dell’attività svolta, se ritenuta rispondente ai requisiti didattico-educativi e quindi idonea al raggiungimento degli obiettivi formativi perseguiti. I soggetti che svolgono tali attività potranno ottenere un riconoscimento anche per atto concludente (paragrafo 5 circolare 22/E/08), per le prestazioni approvate e finanziate da enti pubblici (amministrazioni statali, regioni, enti locali, università, eccetera).

Nel finanziamento della gestione e svolgimento del progetto educativo e didattico è infatti insito il riconoscimento per atto concludente che si estrinseca nell’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi tutelati dall’interesse pubblico. L’esenzione, in questi casi, è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata e non si riflette sulla complessiva attività svolta dal soggetto.

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