Imposte

Iva detraibile dal 2017 per le attività di trasporto urbano di persone su acqua

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di Michele Brusaterra

Iva sugli acquisti detraibile dal 2017 per i soggetti che svolgono attività di trasporto urbano di persone effettuato per via marittima, fluviale, lacuale e lagunare.

La legge di bilancio per il 2017 ha radicalmente modificato il regime Iva per le attività di trasporto urbano di persone effettuato per via marittima, fluviale, lacuale e lagunare, passando dalla esenzione Iva all’imponibilità attraverso l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento.

La modifica è stata posta in essere intervenendo nel primo comma, n. 14) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, da cui sono stati espunti i trasporti in commento, e introducendo il n. 1-ter nella Tabella A, parte II-bis, sempre allegata al Dpr 633, che elenca i beni e i servizi soggetti all’aliquota Iva ridotta del 5 per cento.

L’effetto immediato di tale modifica, come evidenzia la circolare 7 del 17 marzo 2017 emanata da Assonime, è quello di rendere detraibile l’Iva assolta sugli acquisti da parte dei predetti soggetti che, fino al 31 dicembre 2016, in presenza di un’attività totalmente esente, “perdevano” completamente. In questo modo, sottolinea inoltre Assonime, con il passaggio dal previgente regime di esenzione a quello di imponibilità Iva, vi è stata «l’eliminazione della sperequazione esistente, in tema di detrazione, tra le imprese operanti nel settore dei trasporti urbani di persone per via terrestre (ad es., autobus di linea) e le imprese esercenti i trasporti urbani di persone per via acquea (marittima, lacuale, fluviale e lagunare)».

Un’ulteriore conseguenza di cui tenere conto è quella che riguarda la rettifica dell’Iva a suo tempo non detratta sull’acquisto di beni. Potranno essere recuperati, infatti, in base a quanto disposto dall’articolo 19-bis2 della legge Iva, i quinti di Iva non detratta mancanti al compimento del quinquennio, o i decimi in caso di immobili, visto il mutamento nel regime fiscale delle operazioni attive.

Per quanto concerne l’impatto sui soggetti che usufruiscono dei servizi di trasporto in commento, la legge di bilancio stabilendo che la tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, ha evitato maggiorazioni dei prezzi.

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