Iva di gruppo, per il 2017 opzione a due vie
Per accedere al regime della liquidazione dell’Iva di gruppo resta possibile comunicare l’opzione inviando il vecchio modello Iva 26 in luogo della compilazione del nuovo quadro VG inserito nella dichiarazione annuale Iva per il 2017. Tale alternativa, valida tuttavia solo per l’anno in corso, è stata concessa dall’agenzia delle Entrate con un comunicato stampa diffuso ieri.
Come sottolineato dalla stessa Amministrazione finanziaria, la scelta è stata dettata dalla necessità di tutelare tutti quei gruppi che, avendo già esercitato l’opzione con le precedenti modalità, si sarebbero venuti a trovare nella condizione di presentare entro il 28 febbraio la dichiarazione annuale Iva compilando anche il quadro VG. Una siffatta duplicazione degli adempimenti sarebbe apparsa senza dubbio in contrasto con la ratio stessa della modifica normativa realizzata dalla legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, comma 27, lettera b).
Prima dell’intervento legislativo, infatti, al fine di usufruire della particolare procedura di compensazione dell’Iva – prevista dal Dm del 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 73, ultimo comma, del Dpr 633/1972 – l’ente o la società controllante, entro il termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio (ovvero il 16 febbraio di ciascun anno), doveva dichiarare la composizione del gruppo e indicare le società che intendevano avvalersi della procedura di compensazione, trasmettendo, per via telematica, il cosiddetto modello Iva 26. La dichiarazione aveva validità per tutto l’anno solare e, se non intervenivano variazioni idonee a far venir meno i requisiti richiesti nel corso del periodo, vincolava per lo stesso periodo tutte le società partecipanti. Laddove si fosse verificata una variazione dei dati dichiarati, la capogruppo avrebbe dovuto comunicarlo entro 30 giorni compilando un’apposita casella del modello Iva 26.
Nell’ottica di semplificazione, la legge di Bilancio sposta tale adempimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, in dichiarazione annuale, da presentarsi nel nuovo termine anticipato del 28 febbraio 2017. A tal fine è stato introdotto nel modello il quadro VG, il quale viene quindi compilato dalla controllante che per il medesimo anno solare ha esercitato l’opzione per l’Iva di gruppo. Se quindi per quest’anno resterà ancora utilizzabile a questi fini il modello Iva 26, essendo le nuove regole troppo recenti per poter essere già state recepite da tutti i contribuenti, dal 2018 nessun alibi è più ammesso, per cui la dichiarazione annuale Iva diventerà l’unica modalità per effettuare l’opzione.
Tuttavia, il modello Iva 26 non scomparirà del tutto: resterà per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno relative ai dati indicati in sede di adesione al regime. In questo caso, la mancata presentazione nei termini del modello, così come l’ipotesi di mancata compilazione del quadro VG, comporterebbe come conseguenza l’illegittima compensazione tra debiti e crediti. Infatti, come è stato precisato anche dalla Corte di cassazione, tale adempimento è necessario per accedere al regime, non essendo sufficiente al riguardo il puro e semplice comportamento concludente dei molteplici soggetti aderenti alla liquidazione Iva di gruppo.
Agenzia delle Entrate, comunicato sull’opzione per l’Iva di gruppo