Iva sul magazzino italiano nella cessione d’azienda realizzata fuori dalla Ue
L’agenzia delle Entrate riconosce rilevanza autonoma alla cessione del magazzino esistente in Italia
Nell’operazione straordinaria di cessione di azienda realizzata extraUe, la cessione del mero magazzino presente in Italia, quale unico asset del cedente, costituisce autonoma cessione di beni.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 637/2021 del 30 settembre, richiamando principi già espressi nella precedente risposta dello scorso mese di agosto (risposta 536/2021), riconosce autonoma rilevanza alla cessione del magazzino esistente in Italia, nell’ambito di un’operazione straordinaria di cessione di azienda realizzata all’estero da parte di due società stabilite extraUe, meramente identificate in Italia.
Analizzando la normativa sul tema, l’agenzia delle Entrate richiama la norma unionale che conferisce agli Stati membri della Ue la facoltà di prevedere l’irrilevanza, ai fini Iva, delle operazioni straordinarie, fra cui rientra la cessione di azienda, attraverso cui la società dante causa trasferisce alla avente causa il complesso dei rapporti attivi e passivi di cui ha la titolarità, realizzando una continuità aziendale. L’Italia si è avvalsa di questa facoltà recependo nel decreto Iva la norma unionale, escludendo quindi dal novero delle cessioni di beni, fra le altre, quelle che hanno ad oggetto aziende o rami di azienda.
Premesso che occorre comunque effettuare una valutazione globale delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, per determinare se la stessa rientri o meno nel trasferimento di una universalità di beni, ai sensi della direttiva Iva, l’Agenzia precisa che la norma comunitaria postula che il complesso aziendale oggetto del trasferimento, sia situato nel territorio di uno Stato membro e che tale Stato abbia optato per l’introduzione del regime di esclusione da Iva in commento.
Ebbene, nel caso di specie, emerge che l’operazione di cessione coinvolge due soggetti stabiliti in due diversi Paesi al di fuori della Ue e ha ad oggetto un complesso aziendale situato nel paese del cedente.
Ciò che è esistente in Italia è lo stock di magazzino di proprietà della società estera cedente, privo di autonoma capacità produttiva e, oltre ad esso, non esiste nessun’altra attività o asset coinvolto nella cessione di azienda.
Per questo motivo, secondo l’Agenzia non è individuabile in Italia l’esistenza di un complesso aziendale, pertanto non si può ritenere applicabile il regime di neutralità e la cessione del magazzino si qualifica come cessione di beni, soggetta ad Iva. Considerando che l’atto di cessione si formerà all’estero e non ha ad oggetto aziende esistenti in Italia, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.